Con l’ordinanza n. 19193 dell’11 giugno 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul tema del licenziamento disciplinare per fatti extralavorativi di rilevanza penale e, in particolare, sul differimento della contestazione disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel caso di specie, il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo la tardività della contestazione disciplinare: a suo dire, il datore di lavoro era a conoscenza del procedimento penale fin dal novembre 2010 per cui il lungo lasso di tempo trascorso avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla rinuncia all’esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso datore di lavoro.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha stabilito che:

  • il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, sancito dall’art. 7 della legge n. 300/1970, va inteso in senso relativo: un intervallo temporale, anche prolungato, è compatibile con il requisito quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richiedano uno spazio maggiore. La valutazione delle circostanze che in concreto giustificano il ritardo è riservata al giudice del merito;
  • quando la contrattazione collettiva tipizza la condotta idonea a giustificare il licenziamento collegandola al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento della contestazione e del recesso fino a tale momento non integra rinuncia all’esercizio del potere disciplinare né lo rende intempestivo;
  • dato che una condotta estranea al rapporto di lavoro non può dirsi determinante ai fini del venir meno della fiducia datoriale fino a che non sia accertata con sentenza penale irrevocabile, il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza effettiva e sufficientemente completa dei fatti da parte del datore di lavoro, non dalla loro astratta conoscibilità;
  • non può imputarsi al datore la possibilità di conoscere i fatti prima e di contestarli immediatamente quando la loro consistenza e gravità, specie se extralavorativi, emergano compiutamente solo all’esito del processo penale;
  • il datore di lavoro che, avendo scelto di attendere l’esito degli accertamenti penali, contesti l’addebito solo quando i fatti appaiano ragionevolmente sussistenti, non viola il principio di immediatezza;
  • il prudente indugio, inteso come ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione disciplinare, anche nell’interesse del lavoratore, che altrimenti sarebbe esposto ad addebiti non sorretti da un sufficiente grado di certezza.

In buona sostanza, la Cassazione ribadisce che, qualora la contrattazione collettiva subordini la rilevanza disciplinare di fatti extralavorativi penalmente rilevanti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il datore di lavoro può legittimamente attendere tale momento per procedere alla contestazione disciplinare e al licenziamento, senza che ciò integri tardività o rinuncia al potere disciplinare. In tali ipotesi, infatti, il dies a quo per la tempestività della contestazione decorre dalla piena conoscenza dei fatti, che si consolida con la sentenza penale irrevocabile.

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