L’indennità suppletiva di clientela non rientra tra i crediti privilegiati
Con la sentenza n. 18692 del 27 luglio 2017 la Corte di Cassazione ha escluso l’indennità suppletiva di clientela dall’ambito dei crediti privilegiati di cui all’art. 2751-bis n. 3 del codice civile, con la conseguenza che in caso di fallimento della preponente l’indennità suppletiva di clientela dovuta all’agente rientra tra i crediti chirografari.
In particolare nella suddetta sentenza la Cassazione ha affermato che:
- l’indennità suppletiva di clientela è un istituto di origine contrattuale, che è applicabile agli agenti il cui rapporto è regolato, direttamente o indirettamente, da tali accordi;
- l’indennità suppletiva di clientela non ha natura retributiva, ma si configura come un compenso indennitario finalizzato ad indennizzare l’agente per il danno derivante dalla perdita della clientela da lui procurata alla preponente nel corso del rapporto di agenzia;
- l’art. 2751-bis n. 3 del codice civile, che riconosce il privilegio su “le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo”, non si applica all’indennità suppletiva di clientela, in quanto la finalità del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 3 del codice civile consiste nel rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato, attraverso il riconoscimento della medesima collocazione privilegiata stabilita per i crediti retributivi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, che sono diretti a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.
In buona sostanza, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha precisato che l’indennità suppletiva di clientela si configura come un compenso indennitario diverso dall’indennità sostitutiva del preavviso, per cui in caso di fallimento della preponente l’indennità suppletiva di clientela dovuta all’agente non rientra tra i crediti privilegiati, bensì tra i crediti chirografari, che hanno una tutela per così dire inferiore rispetto a quella prevista per i crediti privilegiati.
In concreto, quindi, potrebbe verificarsi il caso in cui un agente non ottiene nulla a titolo di indennità suppletiva di clientela, qualora nell’attivo fallimentare dell’ex preponente non ci sia denaro da distribuire ai creditori chirografari dopo che siano stati eventualmente soddisfatti i creditori privilegiati, tra i quali potrebbe rientrare lo stesso agente per le provvigioni dell’ultimo anno di collaborazione e per l’indennità sostitutiva del preavviso.
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