Con sentenza n. 17235 del 15 giugno 2023 la Cassazione ha affermato che non spetta l’indennità di fine rapporto all’agente che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 codice civile., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle eccezioni sopra indicate, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità;
  • l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

In buona sostanza, secondo la sentenza in commento la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.

 

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