Autore: FTA Pagina 1 di 28

114. Nuovo AEC commercio 2025 e indennità meritocratica

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnalano alcune modifiche apportate alla disciplina dell’indennità meritocratica.

In particolare, il nuovo AEC commercio ha modificato i presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica e i criteri per la quantificazione di tale indennità.

Riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene precisato che i presupposti per ottenere tale indennità sono:

  • l’apporto di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti;
  • l’esistenza di sostanziali vantaggi, che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti, da intendersi come aumento del fatturato.

Riguardo ai criteri per la quantificazione dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene previsto che la quantificazione di tale indennità è pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile detratto quanto dovuto a titolo di FIRR e di indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente calcolata secondo le diverse ipotesi descritte nelle tabelle allegate al nuovo AEC commercio 2025.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

113. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovo diritto all’indennità per le società di persone

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina dell’indennità di fine rapporto per gli agenti che operano in forma di società di persone, e cioè le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).

In particolare, il nuovo AEC commercio ha stabilito che, qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta alla società nelle seguenti ipotesi:

  • scioglimento della società per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci;
  • invalidità permanente totale di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • decesso di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

112. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovi termini di preavviso per la preponente

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina sui termini di preavviso in caso di recesso della preponente.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente plurimandatario sono i seguenti:

  • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • quattro mesi dal quarto anno iniziato;
  • cinque mesi dal quinto anno iniziato;
  • sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente monomandatario sono invece i seguenti:

  • cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
  • sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
  • otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

In buona sostanza, rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, il nuovo AEC commercio 2025:

  • ha modificato i termini di preavviso dovuti all’agente monomandatario in caso di recesso su iniziativa della preponente;
  • ha fatto chiarezza su una questione dibattuta da tempo in materia di contratti di agenzia tra due tesi opposte basate su un conflitto normativo tra una norma di legge (e cioè l’art. 1750 codice civile) e una norma della contrattazione collettiva (e cioè l’art. 11 dell’AEC settore commercio 2009 e successive modifiche) su cui mancava un orientamento giurisprudenziale prevalente precisando che il calcolo del termine di preavviso va sempre fatto considerando l’anno iniziato e non l’anno “interamente lavorato”;
  • ha lasciato invariati i termini di preavviso dovuti alla preponente nel caso in cui il recesso viene effettuato su iniziativa dell’agente, che indipendentemente dalla durata del rapporto rimangono – rispettivamente – di tre mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente plurimandatario e di 5 mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente monomandatario.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

111. Nuovo AEC commercio 2025 e variazioni unilaterali

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina delle variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto di agenzia, che sono la zona, i prodotti, i clienti e la misura delle provvigioni.

Rispetto alla precedente disciplina delle variazioni unilaterali prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 3 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

Sono state modificate le soglie delle variazioni di “media entità” e di quelle di “sensibile entità”, essendo stata abbassata dal 20% al 15% la soglia delle variazioni unilaterali di “sensibile entità”.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, si considereranno di:

  • “lieve entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra 0 e il 5% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “media entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “sensibile entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione superiore al 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Nei casi di variazioni di lieve entità la preponente è tenuta comunque ad inviare all’agente una preventiva comunicazione scritta.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” la preponente deve inserire nella comunicazione scritta da inviare all’agente l’entità economica della modifica che intende adottare.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” qualora l’agente (sia plurimandatario, sia monomandatario) comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della preponente, di non accettare la variazione, la comunicazione della preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della stessa preponente.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” l’agente monomandatario ha anche l’ulteriore possibilità di accettare la variazione unilaterale di “media entità” o di “sensibile entità” continuando però ad operare come agente plurimandatario.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

110. Nuovo AEC commercio 2025 e contratto a tempo determinato

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Una delle principali novità dell’AEC commercio 2025 riguarda la nuova disciplina del contratto di agenzia a tempo determinato.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina del contratto a tempo determinato prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 2 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le seguenti novità:

  • il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato non più di 2 volte consecutivamente, previo consenso dell’agente espresso in forma scritta;
  • ove il termine non risulti per iscritto, il rapporto di agenzia si considera a tempo indeterminato;
  • l’indennità di fine rapporto dovrà essere calcolata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte all’agente nel corso della complessiva durata del rapporto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

109. Nuovo AEC commercio 2025 e provvigioni sulle vendite online

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, una delle principali novità dell’AEC commercio 2025 consiste nel riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online.

In particolare, nel nuovo AEC commercio 2025 è stabilito che:

  • è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 1, lettera c dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riconoscerà all’agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o di servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all’agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025).

In buona sostanza, secondo il nuovo AEC commercio 2025 nel caso in cui il contratto di agenzia prevede in favore dell’agente l’esclusiva di zona, tale agente avrà diritto alle provvigioni anche sulle vendite online effettuate dalla preponente, tramite il suo sito e-commerce, ai consumatori.

Tenuto conto dei principi generali in materia di agenzia, in base ai quali l’esclusiva di zona deve intendersi con riferimento ad una determinata categoria di clientela, si ritiene che sostanzialmente la novità in esame introdotta dal nuovo AEC commercio 2025 si dovrebbe applicare unicamente agli agenti, che hanno nel loro contratto l’esclusiva di zona e che operano nel settore c.d. “B2C”, ossia che nel loro contratto di agenzia hanno come clienti i consumatori.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

108. Obiettivi di vendita e clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 541 del 6 maggio 2025 il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciato sulla questione della validità di una clausola risolutiva espressa in un contratto di agenzia.

In particolare, il caso da cui trae origine la suddetta sentenza riguardava un agente di commercio che aveva contestato il recesso in tronco della preponente basato su una clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenza secondo cui «In relazione alla potenzialità di mercato, la Società considera come quota minima per la Vostra Zona una vendita media mensile per la linea Prodotti “Oil” a marchio pari a 5000 UVR/mese. Il mancato raggiungimento del livello di vendite così stabilito per la Linea Prodotti “OIL” autorizzerà la nostra Società a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto».

Il Tribunale di Bologna, dopo aver ribadito che è lecito prevedere all’interno di un contratto di agenzia una clausola risolutiva espressa con esonero in tale ipotesi di ogni valutazione da parte del giudice circa la rilevanza dell’inadempimento, ha dichiarato la nullità della clausola risolutiva espressa per indeterminatezza, in quanto:

  • la clausola faceva riferimento a una “media mensile” senza specificare il periodo temporale di riferimento per il calcolo;
  • non era possibile colmare questa lacuna attraverso l’interpretazione analogica con altre clausole del contratto relative a istituti premiali.

In buona sostanza, la sentenza è particolarmente rilevante per i seguenti motivi:

  • ribadisce la possibilità di inserire clausole risolutive espresse nei contratti di agenzia;
  • sottolinea però la necessità che tali clausole siano determinate in tutti i loro elementi;
  • chiarisce che l’interpretazione analogica non può essere utilizzata per colmare lacune di contenuto di una clausola risolutiva espressa, che è una clausola che comporta conseguenze gravose per l’agente privando l’agente del diritto di ottenere il preavviso e l’indennità di fine rapporto.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

14. Concorrenza tra canali di vendita tradizionali e online

Con ordinanza n. 626 del 10 gennaio 2025 la Corte di Cassazione si è occupata del tema della concorrenza tra imprenditori che operano all’interno di punti vendita fisici e imprenditori che operano tramite e-commerce. 

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha affermato che:

  • in tema di concorrenza sleale il presupposto dell’illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che è da intendersi non come identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti bensì come insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato e si rivolgono a tutti i prodotti, uguali o affini, idonei a soddisfare tale bisogno;
  • la modalità di commercializzazione del prodotto non è rilevante ai fini della configurabilità del rapporto di concorrenza tra due imprenditori, in quanto la clientela si deve considerare in modo unitario a prescindere dal canale distributivo utilizzato;
  • sussiste, quindi, un rapporto di concorrenza tra imprenditori che commercializzano gli stessi prodotti mediante canali distributivi diversi (nel caso di specie, punti vendita dislocati sul territorio e vendite online)

In buona sostanza, con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi:

  • la clientela deve essere considerata in modo unitario, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato;
  • sussiste rapporto di concorrenza tra imprese che commercializzano gli stessi prodotti attraverso canali distributivi differenti.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

89. I vizi del patto di non concorrenza post-contrattuale nel lavoro subordinato

Con ordinanza n. 9258 dell’8 aprile 2025 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è tornata a pronunciarsi sul tema dei vizi del patto di non concorrenza post-contrattuale in riferimento al corrispettivo dovuto dal datore di lavoro al dipendente durante il rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha ribadito che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale in un rapporto di lavoro subordinato, il corrispettivo dovuto al dipendente per tale patto, essendo un elemento distinto dalla retribuzione, deve innanzitutto possedere i requisiti previsti dall’articolo 1364 Codice civile secondo cui l’oggetto di un contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Inoltre, se il corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale è determinato o determinabile, va verificato ai sensi dell’articolo 2125 codice civile che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno.

Nello specifico l’articolo 2125 codice civile stabilisce che il patto, con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo:

  • se non risulta da atto scritto;
  • se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro;
  • se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere:

  • superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti;
  • superiore a tre anni negli altri casi;
  • se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nelle misure sopra indicate.

Infine, l’ordinanza in commento ha ribadito che la verifica sull’eventuale sproporzione economica del compenso pattuito per il patto di non concorrenza post-contrattuale va fatta in particolare con riferimento al sacrificio successivo alla cessazione del contratto richiesto al lavoratore dipendente e alla riduzione delle capacità di guadagno dello stesso lavoratore indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto al lavoratore rappresenti per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, pena la nullità dell’intero patto di concorrenza post-contrattuale.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

107. Cambio di proprietà o di gestione nell’agenzia

Con sentenza n. 471 dell’11 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata sulla legittimità del recesso in tronco da un contratto di agenzia in caso di cambiamento della proprietà o della gestione di una società di agenzia.

Nel caso di specie il cambiamento di gestione della società di agenzia è consistito nel trasferimento a Singapore del legale rappresentante di tale società e nell’affidamento a Tizio della gestione completa della stessa società.

Con tale provvedimento la Corte territoriale adita ha in proposito stabilito che:

  • è legittimo il recesso in tronco da un contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa in base alla quale la preponente può risolvere immediatamente il contratto qualora si fosse verificato “qualsiasi cambiamento significativo nella struttura legale o nella gestione dell’agente” nonché in caso di “qualsiasi cambiamento nella proprietà dell’agenzia”;
  • il breve lasso temporale intercorrente tra la conoscenza ufficiale da parte della preponente del mutamento dell’assetto gestionale e l’invio della comunicazione di risoluzione in tronco impedisce di ingenerare nella società agente qualsiasi affidamento circa la prosecuzione del rapporto di agenzia anche attraverso un tacito consenso rispetto al nuovo assetto gestionale della società di agenzia;
  • la circostanza del trasferimento a Singapore del legale rappresentante della società di agenzia è di assoluto rilievo ai fini del caso in questione soprattutto con riferimento alla verosimiglianza della delega a Tizio della completa gestione di fatto della società di agenzia.

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

Pagina 1 di 28

2024 © FTA avvocati. All Rights Reserved | www.ftavvocati.com & Avv. Ivan Fasciani P.I. 04042220964 – Avv. Alberto Trapani P.I. 07146360727