Con sentenza del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che nei contratti conclusi coi mezzi elettronici il consumatore deve considerarsi validamente vincolato solo se sia in grado di comprendere in maniera inequivocabile che sarà obbligato a pagare non appena avrà cliccato sul pulsante di inoltro dell’ordine online.

A tal fine il pulsante di inoltro dell’ordine online deve contenere la dicitura facilmente leggibile “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione analoga idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista.

In mancanza di una dicitura del genere sul pulsante d’ordine di un e-commerce, il consumatore non è obbligato a pagare il professionista.

Infatti, l’art. 8 della direttiva europea 2011/83 stabilisce che, quando un contratto è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine online comportante un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve rispettare i seguenti obblighi informativi:

  • fornire al consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto;
  • informare espressamente il consumatore che, inoltrando l’ordine, è tenuto a pagare il professionista.

In particolare, nella sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea si è soffermata sul secondo obbligo sopra indicato, osservando in proposito che:

  • gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra dicitura corrispondente a “ordine con obbligo di pagare”, a condizione che tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista;
  • qualora la normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga esempi precisi di formulazioni analoghe a “ordine con obbligo di pagare”, i professionisti dei singoli Stati membri sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché tale dicitura sia idonea ad indicare inequivocabilmente che l’inoltro dell’ordine online implica per il consumatore l’obbligo di pagare il professionista.

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