Nel commercio elettronico il venditore è libero di decidere in quali paesi vendere i suoi prodotti, ma deve evitare di porre in essere misure discriminatorie nei confronti dei clienti, che siano basate – direttamente o indirettamente – sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento dei clienti.

Infatti, dal 3 dicembre 2018 nell’Unione europea è in vigore il Regolamento UE 2018/302, che contiene misure volte ad impedire nel commercio elettronico i blocchi geografici ed altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.

Il blocco geografico (c.d. “geoblocking”) consiste in una pratica discriminatoria finalizzata ad impedire ad un cliente di acquistare online prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Paese UE.

Il Regolamento UE 2018/302 si applica alle vendite online di beni, eccetto a quelle puramente “interne”, in cui tutti gli elementi rilevanti della vendita (ad esempio la nazionalità, la residenza, il luogo di consegna, i mezzi di pagamento) sono limitati ad un solo paese UE. Ad esempio, il Regolamento UE in esame non si applica ad una vendita online in cui il venditore ha sede in Italia, il cliente risiede in Italia, la consegna e il pagamento avvengono in Italia.

Il Regolamento UE 2018/302 si applica sia ai consumatori, sia alle imprese, purché le stesse acquistino online un bene al fine esclusivo dell’uso finale. Di conseguenza, il regolamento in questione non si applica alle imprese che acquistano online un bene al fine della rivendita.

Il Regolamento UE 2018/302 disciplina le tre seguenti tipologie di discriminazioni nelle vendite online: discriminazioni relative all’accesso ai siti internet, discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni generali di accesso, discriminazioni relative al pagamento.

Discriminazioni relative all’accesso ai siti internet: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online di bloccare o limitare l’accesso dei clienti ai loro siti internet per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. Pertanto, ad esempio un venditore online tedesco non può bloccare l’accesso al suo sito internet ad un cliente italiano, così come – stando allo stesso esempio – un venditore online tedesco non può reindirizzare automaticamente il cliente italiano al sito italiano del venditore, senza aver ottenuto il preventivo consenso al reindirizzamento da parte di tale cliente (ad esempio con un apposito banner).

Discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni di accesso: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online di applicare diverse condizioni di accesso (ad esempio prezzi) per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Discriminazioni relative al pagamento: il Regolamento UE 2018/302 vieta ai venditori online, nell’ambito dei mezzi di pagamento che si dichiara di accettare sui propri siti internet, di applicare condizioni diverse di servizi per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente se coesistono le seguenti condizioni: (i) i pagamenti per via elettronica con bonifico, carta di credito bancomat; (ii) sono rispettati i requisiti di autenticazione dell’utente secondo la Direttiva UE 2015/2366; (iii) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal venditore online.

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