Può l’agente lavorare nella sede della preponente?

Con la sentenza 21 novembre 2018, C-452/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che un agente di commercio può svolgere la sua attività promozionale presso la sede della preponente.

Più precisamente la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto (incaricato in maniera permanente di trattare per conto della preponente la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa) svolga la propria attività presso la sede della preponente non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” ai sensi di tale disposizione, purché ciò non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinché un soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” è necessaria la sussistenza delle tre seguenti condizioni:

  • il soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente;
  • il soggetto deve collaborare in maniera stabile con la preponente;
  • il soggetto deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per la preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultima.

In buona sostanza, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della qualificazione di un soggetto come “agente commerciale” non rileva il fatto che l’attività promozionale sia svolta dentro o fuori la sede della preponente, ma rileva la coesistenza di tutte e tre le condizioni sopra indicate, che attestano l’indipendenza e l’autonomia di un soggetto rispetto alla preponente.

La sentenza in commento è interessante, in quanto non preclude a priori le tutele previste dalla direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio a tutti quei soggetti che svolgono la loro attività all’interno della sede della preponente, come ad esempio i venditori delle concessionarie d’auto e/o dei mobilifici, a condizione che tali soggetti esercitino la loro attività in maniera del tutto indipendente e autonoma.

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