Con la sentenza 17 maggio 2017, C-48/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva europea 86/653, che è stato recepito in Italia nell’art. 1748, VI comma, del codice civile riguardante il tema della restituzione da parte dell’agente di commercio delle provvigioni già riscosse.

Per meglio comprendere l’importanza della suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è opportuno aver presente il testo dell’art. 11 della direttiva europea 86/653, il quale prevede che:

1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

– sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e

– la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

  1. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
  2. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale.”.

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

  • l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga “a detrimento dell’agente commerciale”, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze imputabili al preponente” non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

In Italia, come detto, l’art. 11 della direttiva europea 86/653 è stato recepito nell’art. 1748, VI comma, del codice civile, secondo cui:

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

In considerazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza interpretativa del 17 maggio 2017 e dell’efficacia di tale sentenza anche nell’ordinamento giuridico italiano, ne consegue che:

  • l’art. 1748, VI comma, del codice civile riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • non è da considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 1748, VI comma, del codice civile una clausola contrattuale inserita in un contratto di agenzia che prevede l’obbligo a carico dell’agente di rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, in quanto una clausola del genere non integra un patto più sfavorevole per l’agente;
  • devono intendersi per “circostanze attribuibili al preponente” di cui all’art. 1748, VI comma, del codice civile non solo le cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma anche tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto (come ad esempio la perdita di fiducia del terzo nei confronti del preponente, a causa del trattamento inadeguato ricevuto dal terzo da parte dello stesso preponente).

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana da ora in poi interpreterà l’art. 1748, VI comma, del codice civile conformemente alla sentenza 17 maggio 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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