Tag: patto di non concorrenza

67. Evoluzione normativa del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 1143 del 14 gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha ricostruito l’evoluzione normativa del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha precisato che:

  • prima che fosse espressamente disciplinato dall’art. 1751-bis codice civile, la giurisprudenza di legittimità riconduceva all’art. 2596 cod. civ. il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia;
  • a seguito del Decreto legislativo n. 303 del 1991 di attuazione della direttiva n. 86/653/CEE nel codice civile è stato aggiunto l’art. 1751-bis sul patto di non concorrenza con il seguente testo: “il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto“;
  • tale disposizione, in base all’art. 6 del Decreto legislativo n. 303 del 1991, si applica anche ai contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 1990;
  • con l’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (entrata in vigore il 4 febbraio 2001) si è aggiunto un comma 2 all’art. 1751-bis codice del seguente tenore: “L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente“;
  • lo stesso art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 ha stabilito che le suindicate disposizioni sono efficaci a partire dal 1° giugno 2001 e si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

45. Pensione dell’agente e patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019 il Tribunale di Velletri si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

2024 © FTA avvocati. All Rights Reserved | www.ftavvocati.com & Avv. Ivan Fasciani P.I. 04042220964 – Avv. Alberto Trapani P.I. 07146360727