Con la sentenza n. 593 del 13 ottobre 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che di regola il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal subagente, salvo alcune eccezioni.
Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.
Tra una società preponente tedesca Alfa e un agente belga Beta veniva stipulato un contratto di agenzia. Per l’esecuzione di tale contratto l’agente belga Beta si avvaleva anche della collaborazione di un subagente belga Gamma.
La società preponente tedesca, l’agente belga e il subagente belga avviavano una trattativa volte a far sì che il subagente belga Gamma divenisse agente diretto della società tedesca Alfa dopo la cessazione dell’attività dell’agente Beta.
Tuttavia, tale trattativa non andava a buon fine e quindi la società tedesca Alfa recedeva dal contratto di agenzia con Beta. A sua volta l’agente Beta recedeva dal contratto di subagenzia con Gamma.
Successivamente, la società tedesca Alfa e l’agente Beta si accordavano sull’importo dovuto allo stesso agente Beta a titolo di indennità di fine rapporto.
In seguito, la preponente Alfa conferiva a Gamma l’incarico di suo agente diretto.
Tuttavia, il subagente Gamma riteneva di aver anch’egli diritto a un’indennità di fine rapporto per i nuovi clienti che aveva procurato a favore dell’agente Beta e per i quali quest’ultimo aveva già ricevuto l’indennità di fine rapporto dalla società tedesca Alfa.
Pertanto, il subagente Gamma citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Liegi l’agente Beta per chiedere la condanna di quest’ultimo al pagamento della quota di indennità di fine rapporto percepita dalla società preponente Alfa in relazione alla clientela procurata dallo stesso subagente Beta.
In primo grado veniva accolta la richiesta di Gamma, mentre nel giudizio di appello veniva respinta tale richiesta. La vicenda giungeva fino alla Corte di Cassazione belga, la quale sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella controversa, l’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente non è “un vantaggio sostanziale” procurato all’agente principale”.
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:
- l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che l’indennità di fine rapporto corrisposta dalla preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal subagente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio;
- il pagamento di un’indennità di fine rapporto al subagente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con la preponente principale e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.
In buona sostanza, con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il subagente ha diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto dovuta all’agente principale in funzione della clientela apportata dal medesimo subagente, a meno che quest’ultimo abbia instaurato un rapporto diretto di agenzia con la preponente principale.
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