Categoria: Agenzia Pagina 7 di 13

49. Illegittimità dello storno delle provvigioni

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha affermato l’illegittimità delle clausole di un contratto di agenzia, che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto.

In particolare, il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un contratto di agenzia stipulato tra un agente e una società di telecomunicazioni, in cui era espressamente prevista la possibilità di stornare le provvigioni corrisposte a tale agente nelle seguenti ipotesi: (i) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 30,00 Euro per le “sim fonia”; (ii) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 20,00 Euro per le “sim dati”; (iii) disdetta entro sei mesi dall’attivazione da parte del cliente.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che:

  • nelle ipotesi contrattuali sopra riportate non si era verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma solo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi di politica aziendale della stessa preponente;
  • le clausole del contratto di agenzia che prevedono lo storno delle provvigioni nelle ipotesi sopra indicate sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, VI comma, codice civile, secondo cui “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

48. Agenti e appuntamenti fissati tramite call center

Con la sentenza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Bari – sezione Lavoro ha stabilito che il rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell’agente a direttive, istruzioni e controlli del preponente, che costituiscono elementi differenti da quelli caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (e cioè: il rapporto di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro, la costante messa a disposizione delle energie lavorative, l’osservanza di un orario predeterminato, la retribuzione fissa e a cadenze prestabilite, ecc.).

In particolare, il Giudice ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine;
  • tale adempimento potrebbe richiedere l’assolvimento di obbligazioni ulteriori, quali l’esecuzione delle direttive elaborate dal preponente;
  • l’art. 1746 del codice civile stabilisce che l’agente deve adempiere l’incarico secondo le istruzioni ricevute dal preponente;
  • la direttiva europea 86/653/CEE ha fatto specifico riferimento all’agente quale lavoratore indipendente, tenuto comunque ad “attenersi alle ragionevoli istruzioni impartite dal preponente” (art. 3, comma 2, lettera c).

Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, il Tribunale di Bari ha ritenuto compatibile con lo schema negoziale del contratto di agenzia fissare gli appuntamenti agli agenti tramite del call center, precisando però che il preponente:

  • non può imporre la lista giornaliera dei clienti da visitare, ma può chiedere di visitare determinati clienti o categorie di clienti a cui tiene;
  • non può programmare gli itinerari che l’agente deve seguire, ma può pretendere dall’agente che organizzi le visite in modo tale da coprire la propria zona in maniera adeguata;
  • non può decidere l’organizzazione interna dell’agenzia, ma agli può pretendere determinati standard qualitativi del personale, adeguatezza dei locali e del numero dei collaboratori in base all’attività promozionale dell’agente stesso;
  • non può imporre rendiconti dettagliati sulle attività svolte dall’agente, ma può chiedere report sull’andamento del mercato.

In buona sostanza, la sentenza in commento – entro i limiti sopra indicati – ritiene compatibile lo schema negoziale del contratto di agenzia con l’attività dell’agente di presenziare ad appuntamenti predeterminati dal preponente e di relazionare periodicamente su tali appuntamenti.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

47. Covid-19 e anticipo FIRR

Considerando le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, con delibera del 9 giugno 2020 l’ENASARCO ha stabilito che gli agenti di commercio hanno la possibilità di richiedere in via straordinaria l’anticipo del FIRR, con una prima tranche pari al 10% delle somme accantonate da ciascun agente sui conti del Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto (c.d. FIRR).

Ulteriori due eventuali tranche dell’anticipo FIRR, ognuna pari al 10%, saranno erogate in fasi successive, a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di ENASARCO, in base alla sostenibilità economica di tale ente.

Al più presto, e comunque non oltre due mesi dal 9 giugno 2020, sarà realizzato da ENASARCO un software specifico per la presentazione delle domande online ad opera di ciascun agente interessato.

La possibilità di accedere in via straordinaria ad un anticipo del FIRR va tenuta in considerazione sia da parte delle preponenti per informare di tale opportunità la propria rete commerciale, sia naturalmente da parte degli agenti, posto che nel periodo appena trascorso e nei prossimi mesi:

  • le preponenti si sono viste/si vedranno richiedere delle forme di “solidarietà/sussidi” da parte dei loro agenti;
  • gli agenti nei prossimi trimestri del 2020 vedranno ridursi i loro compensi provvigionali, a causa dell’impossibilità di visitare i clienti o comunque a causa del rallentamento o addirittura del “fermo” di molti settori produttivi durante il periodo del c.d. “lockdown“.

In buona sostanza, in questo particolare periodo la richiesta dell’anticipo FIRR formulata dall’agente direttamente a ENASARCO può rappresentare per le preponenti un’alternativa alla concessione dell’anticipo provvigionale.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

21. Il contratto di agenzia in Francia

In Francia la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta negli articoli 134-1 e seguenti del Codice di Commercio, oltre che nel regolamento del 23 dicembre 1958.

Secondo il diritto francese l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una giuridica.

Gli agenti che operano in Francia sono tenuti a registrarsi in un apposito registro, ma in caso di mancata registrazione dell’agente in tale registro il contratto di agenzia è valido ugualmente, essendo però previste delle sanzioni pecuniarie a carico dell’agente.

La forma scritta del contratto di agenzia non rappresenta un requisito di validità del contratto stesso, però tale forma è utile a fini probatori. Tuttavia clausole particolari, come l’obbligo di non concorrenza, necessitano sempre della forma scritta a pena di invalidità.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. Il diritto francese non prevede il periodo di prova.

Dal contratto a tempo indeterminato è possibile recedere dando un determinato preavviso. A tutela dell’agente sussistono, ai sensi dell’art. L 134, comma 11, del Codice di Commercio francese, i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese per un contratto fino ad un anno;
  • due mesi per un contratto da uno a due anni;
  • tre mesi per un contratto oltre i due anni.

La clausola che preveda termini inferiori è illecita. Qualora vengano stabiliti termini superiori a quelli di legge, sono leciti solo se valgono in ugual misura per l’agente e per la preponente.

Il contratto a tempo determinato che proseguedopo lo scadere del termine vale per legge come rinnovato a tempo indeterminato.   A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il Codice di Commercio francese ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte dell’agente;
  • una violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente);
  • l’impossibilità dell’adempimento da parte della preponente di obblighi contrattuali essenziali (ad esempio incolpevole insolvenza dell’impresa).

In caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato) l’agente ha diritto ad una indennità. Tale indennità è finalizzata a compensare i vantaggi che la preponente ha ottenuto dall’attività dell’agente.

L’ammontare tale indennità sarà pari alla media delle provvigioni degli ultimi due anni precedenti alla cessazione del contratto. Tale indennità deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione del rapporto.

In caso di contenzioso l’agente non deve procurare il numero dei clienti da lui apportati per ottenere il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto.

Il diritto ad ottenere l’indennità viene meno solo nei tre casi seguenti:

  • recesso da parte dell’agente senza fondata giustificazione;
  • recesso da parte della preponente per grave motivo costituito da comportamento colpevole dell’agente;
  • subentro consensuale di un terzo nel rapporto contrattuale.

Infine,  in base al diritto francese nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Per tale patto di non concorrenza post contrattuale all’agente spetta un indennizzo.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

46. Recesso della preponente e abuso di diritto

Con la sentenza n. 2520 del 4 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso della preponente, a seguito della mancata sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto con condizioni peggiorative.  

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che non configura un abuso di diritto e quindi è lecito il comportamento della preponente che, in caso di mancato sottoscrizione da parte dell’agente di un nuovo contratto di agenzia con condizioni peggiorative, ha effettuato un recesso ordinario con concessione del periodo di preavviso.  

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, tale comportamento non integra un abuso di diritto e comunque non ha natura ritorsiva, in quanto in un rapporto di agenzia entrambe le parti possono legittimamente recedere dal contratto, dando il preavviso.

 © FTA avvocati. All Rights Reserved

20. Il contratto di agenzia in Olanda

In Olanda il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 428-445 libro 7 del codice civile olandese.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

In Olanda l’agente di commercio viene considerato come un imprenditore e come tale è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e presso l’ufficio erariale.

La legge olandese non prevede alcun requisito di forma per il contratto di agenzia, ma, a pena di nullità, è comunque necessaria la forma scritta per determinate clausole contrattuali, come ad esempio la clausola sullo “star del credere” o il divieto di concorrenza post-contrattuale.

In Olanda, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge olandese, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In Olanda la legge nulla dispone in merito al periodo di prova.

Dal contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con concessione del periodo di preavviso. Il termine di preavviso previsto dalla legge olandese varia tra i quattro e i sei mesi. In caso di violazione di tali termini di preavviso, la parte recedente è tenuta a risarcire l’altra parte.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge olandese, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una c.d. giusta causa.

Sebbene la legge olandese sia generica nel definire il concetto della giusta causa, la giurisprudenza olandese ritiene che:

  • la preponente è autorizzata a recedere per giusta nelle seguenti ipotesi: corruzione dell’agente, insolvenza dell’agente, violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;
  • l’agente è autorizzato a recedere per giusta nelle seguenti ipotesi: violazione dell’obbligo di esclusiva da parte della preponente, insolvenza della preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere inserito un patto di non concorrenza post-contrattuale, ma la legge olandese non prevede il riconoscimento in favore dell’agente di alcuna indennità per tale patto.

Per essere lecito il patto di non concorrenza post-contrattuale deve rispettare i seguenti requisiti:

  • forma scritta;
  • limitazione dell’ambito di applicazione del patto alla medesima zona, clientela e prodotti già indicati nel contratto di agenzia;
  • limitazione della durata del patto a due anni successivi all’estinzione del contratto di agenzia.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

 

45. Pensione dell’agente e patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019 il Tribunale di Velletri si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

44. Violazione dell’obbligo di non concorrenza

Con la sentenza n. 30065 del 19 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di concorrenza nell’ambito del contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che, agli effetti del divieto fatto all’agente dall’art. 1743 cod. civ. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo a tal fine sufficiente che tali imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, cosicché l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno.

In buona sostanza, dalla sentenza in esame si deduce che si verifica una violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente, quando lo stesso promuove in parallelo affari per due o più imprese che si rivolgono ad una clientela anche potenzialmente comune, a prescindere dalla diversa tipologia di beni di cui l’agente promuove la vendita e cioè dalle caratteristiche di tali prodotti.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

43. Recesso per giusta causa basato sulla violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede

Con la sentenza n. 27508 del 28 ottobre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del recesso per giusta causa da parte dell’agente in caso di violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede da parte della preponente.

In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi però tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali) assume una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa in un rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata;
  • ai sensi dell’art. 1749 cod. civ. la preponente è obbligata ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tale obbligo configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di recesso del rapporto, con il conseguente diritto dell’agente che recede per tale motivo ad ottenere l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ.;
  • nel caso in cui il Giudice accerta l’insussistenza della giusta causa, il recesso dell’agente si converte in recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della preponente ad ottenere l’indennità di mancato preavviso, oltre all’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

La sentenza in commento trae origine da un recesso per giusta causa effettuato da due promotori finanziari per asserita violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede ex art. 1749 cod. civ. da parte di una banca per presunto abuso ispettivo nei loro confronti, a causa dell’accesso negli uffici dei due promotori degli ispettori inviati dalla stessa banca e dalla loro successiva relazione.

Pertanto, dalla sentenza in esame si deduce che, sebbene sia astrattamente legittimo per un agente porre a fondamento del suo recesso per giusta causa la violazione da parte della preponente dell’obbligo di lealtà e buona fede di cui all’art. 1749 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare caso per caso se tale violazione integri o meno gli estremi di una giusta causa di recesso, tenendo presente le specifiche circostanze del caso concreto.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

19. Può l’agente lavorare nella sede della preponente

Può l’agente lavorare nella sede della preponente?

Con la sentenza 21 novembre 2018, C-452/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che un agente di commercio può svolgere la sua attività promozionale presso la sede della preponente.

Più precisamente la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto (incaricato in maniera permanente di trattare per conto della preponente la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa) svolga la propria attività presso la sede della preponente non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” ai sensi di tale disposizione, purché ciò non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinché un soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale” è necessaria la sussistenza delle tre seguenti condizioni:

  • il soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente;
  • il soggetto deve collaborare in maniera stabile con la preponente;
  • il soggetto deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per la preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultima.

In buona sostanza, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della qualificazione di un soggetto come “agente commerciale” non rileva il fatto che l’attività promozionale sia svolta dentro o fuori la sede della preponente, ma rileva la coesistenza di tutte e tre le condizioni sopra indicate, che attestano l’indipendenza e l’autonomia di un soggetto rispetto alla preponente.

La sentenza in commento è interessante, in quanto non preclude a priori le tutele previste dalla direttiva europea 86/653 sugli agenti di commercio a tutti quei soggetti che svolgono la loro attività all’interno della sede della preponente, come ad esempio i venditori delle concessionarie d’auto e/o dei mobilifici, a condizione che tali soggetti esercitino la loro attività in maniera del tutto indipendente e autonoma.

© FTA avvocati. All Rights Reserved

Pagina 7 di 13

2024 © FTA avvocati. All Rights Reserved | www.ftavvocati.com & Avv. Ivan Fasciani P.I. 04042220964 – Avv. Alberto Trapani P.I. 07146360727