Categoria: Agenzia Pagina 3 di 13

87. Decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 10809 del 23 novembre 2023 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla decadenza dell’agente dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto.

In particolare, in tale sentenza il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’art. 1751, 5° comma, codice civile prevede che l’agente decade dal diritto all’ indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti e chiedere il pagamento delle indennità;
  • si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione. È però opportuno che la comunicazione sia inviata alla preponente a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte della preponente della richiesta di pagamento;
  • il termine di decadenza di un anno si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), che all’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo settore commercio richiama espressamente la disposizione di cui all’art. 1751 codice civile, al fine di darvi piena ed esaustiva applicazione.

La pronuncia in commento è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella parte in cui statuisce l’applicazione del termine annuale di decadenza di cui all’art. 1751, 5° comma, codice civile anche alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (e cioè FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), in quanto tali indennità sono soggette al termine di prescrizione di dieci anni.

 

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86. Esibizione delle scritture contabili per ottenere le provvigioni indirette

Con sentenza n. 34690 del 12 dicembre 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di esibizione delle scritture contabili della preponente formulata in giudizio dall’agente per ottenere il pagamento delle provvigioni indirette.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

  • il diritto ad ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente sussiste anche nel caso in cui l’agente chiede il pagamento delle provvigioni c.d. indirette;
  • il diritto alle provvigioni c.d. indirette compete in ogni caso di intervento della preponente nella zona di esclusiva riservata all’agente;
  • se la preponente non fornisce all’agente la necessaria documentazione contabile degli affari che sono stati conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente durante il rapporto, in sede giudiziale l’agente può chiedere l’esibizione della contabilità della preponente per fornire la prova delle provvigioni indirette a lui spettanti.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame la Cassazione ha stabilito che l’agente ha diritto ad ottenere l’esibizione delle scritture contabili della preponente anche quando richiede il pagamento delle provvigioni indirette.

 

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23. Eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. in un contratto internazionale di agenzia

Con sentenza n. 364 del 12 ottobre 2023 il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro si è pronunciato su un contratto di agenzia internazionale tra un agente austriaco e una preponente italiana.

Tale sentenza trae origine da un recesso ordinario effettuato dall’azienda italiana con concessione parziale del periodo di preavviso dovuto.

Dopo la cessazione del rapporto di agenzia, l’agente austriaco inviava alla preponente italiana una lettera avanzando la richiesta di “Ausgleichsanprunch”, non quantificando tale richiesta.

L’agente austriaco conveniva in giudizio la preponente italiana dinanzi al Tribunale di Treviso, posto che il contratto internazionale di agenzia prevedeva come legge applicabile quella italiana e come foro competente quello di Treviso.

L’agente austriaco formulava varie richieste nei confronti dell’azienda italiana, tra cui il pagamento dell’indennità di fine rapporto.

Costituitasi in giudizio la preponente italiana eccepiva la decadenza dell’agente austriaco dal diritto a ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, in quanto l’agente non aveva mai richiesto espressamente tale indennità entro un anno dalla cessazione del rapporto.

Con la sentenza in questione il Tribunale respingeva l’eccezione di decadenza sollevata dall’azienda italiana, rilevando che il termine “Ausgleichsanprunch” è il termine tedesco corrispondente all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame il Tribunale di Treviso ha stabilito che in un contratto internazionale di agenzia la richiesta di pagamento dell’indennità di fine rapporto formulata da un agente straniero, entro un anno dalla cessazione di tale contratto, interrompe la decadenza dal diritto ad ottenere tale indennità, seppure nella richiesta sia stata utilizzata la parola che nel paese di origine dell’agente straniero equivale a “indennità di fine rapporto”.

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85. Risarcimento del danno in caso di recesso anticipato da un contratto di agenzia a tempo determinato

Con sentenza n. 349 del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Chieti si è pronunciato risarcimento del danno dovuto all’agente in caso di recesso anticipato della preponente da un contratto a tempo determinato prima della sua scadenza.

In particolare, in tale sentenza il Tribunale di Chieti ha stabilito che:

  • nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto di agenzia a tempo determinato per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” della preponente dal rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da tale recesso;
  • quanto ai criteri di calcolo del risarcimento del danno spettante all’agente per effetto dell’improvviso e immotivato recesso dal contratto di agenzia a tempo determinato prima della sua scadenza si può fare riferimento alla norma generale dell’art. 1223 codice civile;
  • pertanto, il lucro cessante, costituito dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza del rapporto a tempo determinato, detratti i compensi che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso della preponente o che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, codice civile avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, stante la contumacia della preponente – che se si fosse costituita in giudizio avrebbe potuto eccepire l’aliunde perceptum dell’agente per effetto dello svolgimento di altre attività – il Giudice ha recepito il calcolo prospettato dall’agente corrispondente alle provvigioni percepite nell’ultimo mese interamente lavorato moltiplicato per i 10 mesi mancanti alla scadenza del contratto.

 

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84. Base di calcolo dell’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 23547 del 2 agosto 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata su ciò che va compreso nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia prevista dall’art. 1751 codice civile, nella base di calcolo di tale indennità non vanno ricomprese soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come “fisso provvigionale”.

Infatti, l’art. 1751 codice civile fa riferimento al più ampio concetto di “retribuzioni riscosse”, essendo tale norma volta ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e, quindi, di tutti i vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

 

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83. Contratto di agenzia a tempo determinato e tacito rinnovo

Con la sentenza n. 786 del 13 luglio 2023 la Corte d’Appello di Catania si è pronunciata sul contratto di agenzia a tempo determinato e in particolare sui singoli contratti di agenzia a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta.

Con tale sentenza la Corte territoriale etnea ha così deciso:

  • è lecito pattuire una durata a tempo determinato in un contratto di agenzia;
  • è lecito inserire in un contratto a tempo determinato la clausola di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta;
  • dalla reiterata rinnovazione, anche tacita, del contratto di agenzia a tempo determinato non si può però dedurre la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato;
  • in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 codice civile (e cioè l’apporto di nuovi clienti/lo sviluppo della clientela e la persistenza dei vantaggi sostanziali) alla cessazione di ogni singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile;
  • in alternativa alla suddetta indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, alla cessazione di un singolo contratto di agenzia a tempo determinato l’agente ha diritto ad ottenere l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, se ricorrono i relativi presupposti ;
  • in caso di più contratti di agenzia a tempo determinato rinnovatisi di anno anno, per evitare la decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile deve richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione di ogni singolo contratto.

 

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82. Il portafoglio clienti è della preponente e non dell’agente

Con sentenza n. 13528 del 17 maggio 2023 la Cassazione ha precisato chi sia il titolare del portafoglio clienti.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha affermato che alla cessazione del rapporto di agenzia l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito, quindi, il principio di diritto già espresso nella sentenza n. 1286 del 24 gennaio 2006.

 

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81. Pensione anticipata dell’agente: non spetta l’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 17235 del 15 giugno 2023 la Cassazione ha affermato che non spetta l’indennità di fine rapporto all’agente che recede dal contratto di agenzia per maturazione della pensione anticipata.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 codice civile., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle eccezioni sopra indicate, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità;
  • l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

In buona sostanza, secondo la sentenza in commento la maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchia da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza, senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto.

 

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80. Presupposti per ottenere l’indennità meritocratica

Con sentenza n. 988 del 7 giugno 2023 il Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro si è pronunciato sui presupposti che devono essere dimostrati in giudizio da un agente per ottenere il riconoscimento dell’indennità meritocratica.

In tale pronuncia, il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’indennità di fine rapporto prevista dagli Accordi Economici Collettivi è composta da tre emolumenti: (i) il primo, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; (ii) il secondo, denominato indennità suppletiva di clientela, risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, comma 1, codice civile; (iii) il terzo, denominato indennità meritocratica, risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 codice civile relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti;
  • l’indennità meritocratica spetta nel caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal comma 3 dell’art. 1751 codice civile e sempreché ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • l’agente che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennità meritocratica deve fornire la prova sia dell’incremento dei nuovi clienti e/o del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, sia dei sostanziali vantaggi che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti.

 

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79. Il principio di equità nel calcolo dell’indennità ex art. 1751 codice civile

Con sentenza n. 770 del 1° giugno 2023 la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sul principio di equità nel calcolo dell’indennità di cessazione di un rapporto di agenzia in applicazione dell’art. 1751 codice civile.

In particolare, in relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenza, con tale sentenza la Corte d’Appello di Bari ha evidenziato che l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, così come interpretato dalla Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/05, non impone un calcolo analitico in materia, bensì consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici che valorizzino ampiamente il criterio di equità avendo quale punto di partenza il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.

In altri termini, la media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione deve costituire il punto di partenza di un calcolo sintetico volto alla più ampia valorizzazione del criterio di equità, tenendo conto di tutte le circostanze apprezzabili nella specifica questione.

Nel caso di specie, la suddetta Corte ha considerato le seguenti circostanze:

  • la qualità di agente plurimandatario, che ha reso meno gravosa la cessazione del rapporto con il preponente in questione, proprio perché l’esistenza di vari rapporti attribuisce, di norma, una maggiore autonomia economica all’agente e rende meno importante il singolo recesso sotto l’aspetto per l’appunto economico;
  • la riduzione del portafoglio dei clienti apportati dall’agente alla preponente a circa la metà in un periodo prossimo alla cessazione del rapporto di agenzia;
  • il documentato calo di fatturato in concomitanza con l’ultimo periodo del rapporto;
  • il fatto che l’agente in questione fosse prossimo al pensionamento per ragioni di età;
  • la durata complessiva del rapporto di agenzia.

Sulla base degli elementi concorrenti sopra indicati, la Corte d’Appello di Bari ha riparametrato l’indennità spettante all’agente rispetto all’importo massimo calcolato ex art. 1751 codice civile come media annuale delle provvigioni nella misura, ritenuta equa, di circa la metà di tale importo.

 

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