Categoria: Agenzia Pagina 2 di 13

96. Spetta l’indennità di fine rapporto all’agente che recede per pensionamento?

Di regola, ai sensi dell’art. 1751 codice civile, quando l’agente recede dal contratto di agenzia non è dovuta l’indennità di fine rapporto sia quella prevista dall’art. 1751 codice civile, sia quella prevista dagli Accordi Economici Collettivi, a meno che il recesso dell’agente sia giustificato da circostanze attribuibili alla preponente o da circostanze attribuibili all’agente, come l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

Pertanto, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, la maturazione del diritto alla pensione da parte dell’agente non integra di per sé l’ipotesi che consente ai sensi dell’art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenza senza perdere il diritto all’indennità di fine rapporto, posto che l’uso del termine “età” nell’art. 1751 codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente che la finalità di tale norma è quella di limitare il diritto all’indennità di fine rapporto a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso dell’agente.

Di conseguenza, il recesso per pensionamento effettuato da parte dell’agente deve seguire un iter preciso per essere valido ai fini del mantenimento del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto da parte della preponente e più precisamente da un punto di vista operativo:

  • l’agente deve presentare la domanda di pensionamento all’INPS e/o all’Enasarco;
  • l’agente deve attendere che la domanda di pensionamento sia accettata dall’ente previdenziale;
  • l’agente potrà comunicare alla preponente il suo recesso per pensionamento solo dopo la ricezione del primo rateo della pensione, mantenendo così il diritto all’indennità di fine rapporto.

 

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95. Quando l’influencer può essere inquadrato come agente di commercio?

Con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 il Tribunale di Roma ha individuato gli elementi sulla base dei quali l’influencer può essere inquadrato come agente di commercio con le relative conseguenze anche sotto il profilo della iscrizione e contribuzione Enasarco.

Nel caso di specie tra la società e gli influencer era stato stipulato un accordo scritto in base al quale “[…] l’influencer dovrà promuovere per conto nostro prodotti del brand di proprietà di […] sulle pagine social media e siti di proprietà dell’influencer, indicando nelle proprie pagine web il codice personalizzato […] per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un compenso nella misura del 10%”.

In buona sostanza, secondo il Tribunale di Roma il codice sconto personalizzato funge da collegamento ai siti web della società ed allo stesso tempo permette alla società di determinare gli ordini riconducibili all’influencer, con la conseguenza che l’influencer svolge una vera e propria attività promozionale di vendita per cui riceve un compenso determinato in funzione degli ordini direttamente procurati dallo stesso influencer e andati a buon fine, e cioè una retribuzione in forma provvigionale liquidata con cadenze periodiche per lo più mensili.

Pertanto, nella sentenza in esame il Giudice ha stabilito che un’attività del genere è riconducibile alla fattispecie civilistica dell’agenzia regolata dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile, i cui caratteri distintivi sono la continuità e la stabilità, che nel caso di specie sono stati riscontrati dal Tribunale nel suddetto accordo scritto e nella fatturazione provvigionale periodica.

 

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94. Il foro competente per territorio nelle cause tra agente-persona fisica e preponente

Con ordinanza n. 11932 del 3 maggio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa al foro competente per territorio nelle cause tra agente-persona fisica e preponente.

In particolare, nel suddetto provvedimento la Suprema Corte ha affermato che:

  • nelle cause relative a rapporti di agenzia con agente-persona fisica il foro competente per territorio coincide con il foro in cui l’agente ha il suo domicilio;
  • per domicilio dell’agente deve intendersi il luogo in cui l’agente ha stabilito il centro dei suoi affari;
  • il criterio sopra indicato per la determinazione del foro territorialmente competente trova applicazione anche nell’ipotesi di causa promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia con la precisazione che, in tal caso, deve farsi riferimento all’ultimo domicilio dell’agente in costanza di rapporto di agenzia.

 

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93. All’agente persona fisica con showroom si applica il rito del lavoro

Con sentenza n. 6803 del 14 marzo 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di un agente del settore moda, che operava come agente persona fisica e aveva uno showroom.

In particolare, nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato che nel caso in cui l’agente di commercio sia una persona fisica:

  • per escludere la competenza del giudice del lavoro a decidere una controversia in materia di contratto di agenzia, occorre dimostrare che l’agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui ma gestendo un’impresa autonoma propria;
  • opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro a decidere una controversia in materia di contratto di agenzia;
  • deve pienamente escludersi che valgono a provare un’organizzazione a carattere imprenditoriale la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom, che costituiscono i requisiti minimi per esercitare l’attività agenziale, che comporta l’emissione di fatture per le provvigioni e necessita di un luogo adeguato a mostrare la merce ai clienti.

In buona sostanza, nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di agente persona fisica la disponibilità di uno showroom non costituisce di per sé un indice di organizzazione a carattere imprenditoriale, essendo uno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività di agente di commercio. Pertanto, anche all’agente persona fisica con showroom si applica il rito del lavoro in caso di controversie giudiziarie inerenti il rapporto di agenzia con la preponente.

 

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92. La questione della legittimità dell’indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C.

Con la sentenza n. 350 del 3 aprile 2024 il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulla questione della legittimità dell’indennità di fine rapporto prevista dagli Accordi Economici Collettivi (c.d. “A.E.C.”), ribadendo al riguardo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea nella nota sentenza del 23 marzo 2006.

Con la pronuncia C-465/04 del 23 marzo 2006 la Corte di Giustizia europea ha contestato la legittimità dell’indennità di fine rapporto prevista dagli Accordi Economici Collettivi. Tali accordi, secondo la Corte di Giustizia europea, possono derogare alla disciplina dettata dalla direttiva 86/653/CEE solo se, con un’analisi ex ante, dall’applicazione dell’Accordo Economico Collettivo possa derivare all’agente un trattamento economicamente più favorevole rispetto all’indennità di cui all’art. 1751 codice civile.

Dal momento che non sono previsti degli strumenti di calcolo che permettono di pronosticare l’ammontare dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile e tale indennità può essere conosciuta e calcolata solamente dopo lo scioglimento del rapporto e posto che, secondo la Corte di Giustizia europea, la valutazione sul fatto che il trattamento degli Accordi Economici Collettivi sia (sempre) più favorevole rispetto alla disciplina civilistica di cui all’art. 1751 codice civile deve essere fatto ex ante, è chiaro che, seguendo tale ragionamento, solamente un sistema di calcolo che garantisca sempre il massimo dell’indennità potrà essere considerato in linea con i principi dettati dalla direttiva europea e con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 23 marzo 2006, il raffronto tra le discipline legale e pattizia dev’essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all’agente.

Ciò comporta per questo l’onere di provare nel giudizio di merito con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, e per la preponente l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi, ritenendo altresì che l’art. 1751, comma 6, codice civile si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi dell’art. 1751 codice civile deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione degli Accordi Economici Collettivi.

In tale quadro argomentativo delineato dalla Corte di Giustizia europea, appare comunque in via di consolidamento l’orientamento della Cassazione secondo il quale i criteri di quantificazione dell’indennità di fine rapporto previsti dagli Accordi Economici Collettivi devono considerarsi comunque come un trattamento minimo che deve essere garantito all’agente, salvo la necessità da parte del giudice, una volta riscontrata l’esistenza o meno dei requisiti previsti dall’art. 1751 codice civile, di effettuare una sorta di valutazione caso per caso al fine di valutare l’equità della soluzione derivante dagli Accordi Economici Collettivi con facoltà discrezionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

 

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91. Le due tipologie di indennità in caso di cessazione del contratto di agenzia

Con la sentenza n. 350 del 3 aprile 2024 il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulle due tipologie di indennità in caso di cessazione del contratto di agenzia, evidenziandone le differenze.

In particolare, in tale pronuncia il Giudice adito ha affermato quanto segue.

Nel caso di cessazione del contratto di agenzia all’agente sono dovute – alternativamente – due tipologie di indennità: quelle legali e quelle negoziali previste dagli Accordi Economici Collettivi (c.d. “A.E.C.”).

Le indennità legali riguardano l’indennità di cessazione del rapporto e sono disciplinate dall’art. 1751 codice civile. Esse non possono essere riconosciute all’agente che abbia esercitato il recesso senza alcuna responsabilità della preponente e comunque ai fini del loro riconoscimento non è sufficiente la provvista di nuovi clienti o il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto la preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i clienti preesistenti.

Le indennità negoziali, invece, sono disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi e si articolano nelle tre seguenti voci:

  • l’indennità di risoluzione del rapporto (c.d. “FIRR”), che è dovuta in ogni caso di cessazione del contratto di agenzia;
  • l’indennità suppletiva di clientela, che è dovuta quando il contratto si scioglie o ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all’agente o su iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla preponente
  • l’indennità meritocratica, che spetta all’agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l’importo complessivo del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l’indennità di fonte legale e l’agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Più nello specifico, l’art. 1751 codice civile dispone che, all’atto della cessazione del rapporto, la preponente è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
  • la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Il terzo comma dell’art. 1751 codice civile prevede che l’indennità non è dovuta nei tre seguenti casi:

  • quando la preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • l’agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con la preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Riguardo all’ammontare dell’indennità, il terzo comma dell’art. 1751 codice civile dispone che la stessa non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Il criterio di cui all’ art. 1751 codice civile non contiene alcun metodo di calcolo, ma solo un tetto massimo (ossia un’annualità da calcolarsi secondo la media provvigionale degli ultimi 5 anni) e due condizioni all’avverarsi delle quali è subordinato il maturare dell’indennità, ossia che:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o “intensificato” il fatturato di quelli già esistenti
  • l’indennità sia “equa” alla luce di “tutte le circostanze del caso ivi comprese le provvigioni che l’agente perde a seguito della cessazione del contratto.

Dall’altra parte, la disciplina contrattuale – alternativa – degli Accordi Economici Collettivi (c.d. “A.E.C.”) stabilisce un metodo di calcolo certo e preciso, articolato su tre diverse voci:

  • l’indennità di risoluzione del rapporto (il “FIRR”, costituito da un accantonamento annuale presso l’apposito Fondo gestito dall’Enasarco) calcolata sulla base dei dettami degli AEC;
  • l’indennità suppletiva di clientela, riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela;
  • l’indennità meritocratica, collegata all’incremento della clientela e/o giro di affari.

 

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90. L’attività dell’agente di commercio

Con la sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenuto dell’attività dell’agente di commercio.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • l’attività dell’agente di commercio ha un contenuto vario e non predeterminato, che include, in una vasta gamma di prestazioni, il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte alla preponente, senza presupporre, quale elemento imprescindibile, l’attività di ricerca del cliente;
  • il contratto d’agenzia, pur nel multiforme atteggiarsi delle prestazioni, postula, per un verso, la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto della preponente e, per altro verso, il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare, cui si riferisce la richiesta di provvigione;
  • l’attività di promozionale finalizzata alla conclusione di contratti per conto della preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma si deve configurare come attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti della preponente;
  • pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all’attività dell’agente, l’esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l’attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, posto che deve necessariamente sussistere un nesso causale tra l’attività promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare, che è all’origine della richiesta di provvigione.

 

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89. L’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Con la sentenza n. 3713 del 9 febbraio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile spetta all’agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • la prova della spettanza del diritto all’indennità di fine rapporto compete all’agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente;
  • il giudice deve stabilire se l’indennità sia equa in base ad una verifica in concreto, valutando le sole “circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente;
  • l’importo dell’indennità di fine rapporto non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;
  • l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.

 

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88. Le variazioni unilaterali nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 324 del 12 gennaio 2024 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sul meccanismo delle variazioni unilaterali nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Corte territoriale adita ha stabilito che:

  • non può essere messa in dubbio la validità della norma della contrattazione collettiva che consente alla preponente di apportare una modifica unilaterale del contratto agenzia senza il consenso dell’agente di commercio;
  • la variazione unilaterale del contenuto economico del rapporto di agenzia è stata stabilita in sede di contrattazione collettiva dalle parti sociali, quali portatrici degli interessi contrapposti delle parti del contratto di agenzia. Le parti sociali, infatti, hanno stabilito di comune accordo i limiti e le condizioni in presenza delle quali la variazione non necessita del consenso dell’agente (variazioni di lieve e di media entità) ovvero consente a quest’ultimo di provocare mediante la non accettazione della modifica la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla preponente (variazioni di sensibile entità);
  • la giurisprudenza consolidata di legittimità ritiene ammissibili le variazioni del contenuto del contratto di agenzia ad opera della preponente, affermando che l’attribuzione alla stessa del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo, con il limite, peraltro, dell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede da parte del titolare di tale potere.

Nel caso specifico oggetto dell’esame della Corte d’Appello di Brescia la variazione comunicata dalla preponente all’agente aveva inciso in misura inferiore al 20% rispetto al totale delle provvigioni complessivamente maturate dallo stesso agente nell’anno precedente, con la conseguenza che non si trattava in concreto di entità tale da risultare contraria ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile.

Inoltre, nel caso da cui trae origine la sentenza in commento la Corte territoriale adita aveva accertato che:

  • la preponente aveva comunicato all’agente la variazione con un congruo preavviso specificando che la perdita del cliente sarebbe stata operativa dal successivo 10 aprile nel pieno rispetto della previsione dell’AEC secondo la quale le variazioni di “media entità” (quelle incidenti in misura compresa tra il 5 e il 20% delle provvigioni, tra le quali si colloca, per quanto accertato, la variazione legata alla perdita del cliente Alfa possono essere realizzate con un preavviso di almeno due mesi per gli agenti plurimandatari);
  • l’agente, invece, aveva dichiarato di non volere accettare la variazione unilaterale del contratto di agenzia e di non volere proseguire il rapporto dopo il 10 aprile 2017 alle mutate condizioni, determinando così la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell’agente medesimo;
  • stante la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell’agente, ne consegue non possono essere accolte le domande le domande di riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di fine rapporto (indennità ex art. 1751 codice civile o, in subordine, indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi Economici Collettivi), in quanto le suddette indennità, per espressa previsione delle relative disposizioni del codice civile e degli Accordi Economici Collettivi non vengono attribuiti all’agente nel caso in cui la risoluzione del contratto sia dovuta a iniziativa dello stesso.

 

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87. Decadenza dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 10809 del 23 novembre 2023 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla decadenza dell’agente dal diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto.

In particolare, in tale sentenza il Giudice adito ha stabilito che:

  • l’art. 1751, 5° comma, codice civile prevede che l’agente decade dal diritto all’ indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti e chiedere il pagamento delle indennità;
  • si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione. È però opportuno che la comunicazione sia inviata alla preponente a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte della preponente della richiesta di pagamento;
  • il termine di decadenza di un anno si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), che all’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo settore commercio richiama espressamente la disposizione di cui all’art. 1751 codice civile, al fine di darvi piena ed esaustiva applicazione.

La pronuncia in commento è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella parte in cui statuisce l’applicazione del termine annuale di decadenza di cui all’art. 1751, 5° comma, codice civile anche alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (e cioè FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), in quanto tali indennità sono soggette al termine di prescrizione di dieci anni.

 

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