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106. La prova del diritto alla provvigione

Con ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prova del diritto alla provvigione.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

  • la prova del diritto alla provvigione incombe sull’agente, il quale deve dimostrare la conclusione degli affari, la trasmissione degli stessi e la mancata esecuzione per fatto imputabile alla preponente;
  • le richieste di esibizione documentale e le prove orali devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate, pena la loro inammissibilità e il rigetto delle istanze istruttorie per carattere esplorativo.

In buona sostanza, con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che, in una causa in cui l’agente richiede in giudizio il pagamento delle provvigioni, l’agente deve non solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto indicando in maniera specifica gli affari che si assume aver procurato, ma l’agente deve anche assolvere l’onere di provare gli affari da lui conclusi, non essendo a tal fine sufficiente richiedere l’esibizione delle scritture contabili della preponente, in quanto di per sé tale richiesta ha carattere esplorativo.

 

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105. Il procacciamento d’affari

Con ordinanza n. 1263 del 19 gennaio 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul procacciamento d’affari.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

  • il rapporto del procacciatore d’affari si concreta nella limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie gli ordini dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni;
  • la prestazione del procacciatore d’affari è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa e ha durata limitata nel tempo;
  • il rapporto di procacciamento d’affari è episodico ovvero limitato a singoli affari determinati ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini.

 

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104. L’invio della fattura non è sufficiente a interrompere la prescrizione delle provvigioni

Con sentenza n. 2 del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Lanciano – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni e sulla idoneità dell’invio della fattura a interrompere tale prescrizione.

In particolare, il Tribunale adito ha stabilito che:

  • il pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
  • ai fini dell’interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora;
  • l’invio della fattura commerciale alla preponente non è idoneo a costituire in mora la preponente e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta dell’agente con cui avvisa espressamente la preponente che se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, la preponente dovrà ritenersi costituita in mora.

In buona sostanza, la sentenza in commento ha statuito che l’invio della fattura relativa alle provvigioni non è di per sé sufficiente a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, laddove l’agente si limiti ad inviare tale fattura alla preponete senza anche inviare insieme alla fattura una richiesta scritta con cui manifesta in maniera espressa e inequivocabile la sua volontà di costituire in mora la preponente in caso di mancato pagamento della fattura.

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103. Le indennità derivanti dallo scioglimento del contratto di agenzia

Con sentenza n. 944 del 3 dicembre 2024 il Tribunale di Parma – Sezione lavoro ha effettuato una sintetica ricostruzione del quadro normativo al cui interno deve essere inquadrato il tema delle indennità derivanti allo scioglimento del contratto di agenzia osservando quanto segue.

A tale riguardo, risulta agevole affermare l’esistenza di un modello a doppio binario costituito dalle indennità previste dall’art. 1751 codice civile e da quelle previste dagli accordi economici collettivi.

Le prime trovano, in effetti, la loro fonte regolatrice nell’art. 1751 codice civile e riguardano l’indennità di cessazione del rapporto introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della Direttiva europea 86/653.

Nel secondo gruppo, sono, invece, ricomprese tre tipologie di indennità previste dagli accordi economici collettivi, quali l’indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l’apposito fondo gestito da Enasarco), l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica.

Dovendo fare opera di sintesi, mentre la prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, per le altre due occorre distinguere: l’indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta quando il contratto si scioglie ad iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla preponente, mentre quella meritocratica (IM), aggiuntiva alle precedenti, spetta all’agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l’importo complessivo del FIRR e della indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l’indennità di fonte legale e l’agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Può, dunque, affermarsi che tale indennità condivide, in parte, i presupposti dell’indennità suppletiva e di quella di cui all’art. 1751 codice civile.

Orbene, come noto, ai sensi dell’art. 1751 codice civile la preponente è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

L’art. 1751 codice civile è, pertanto, chiaro nella sua volontà di premiare, con l’attribuzione della indennità, l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e, così, meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente.

Di conseguenza, non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, posto che occorre anche il verificarsi della seconda condizione, ossia che, pure all’esito della cessazione del rapporto con l’agente, la preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi.

Peraltro, ai fini dell’art. 1751 codice civile non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all’agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all’indennità, configurabile, invece, soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni.

 

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102. La prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza di rapporto

Con sentenza n. 28172 del 31 ottobre 2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema del decorso del termine di prescrizione quinquennale delle provvigioni.

In particolare, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi durante il decorso del rapporto di lavoro si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente e non è quindi applicabile alle provvigioni spettanti all’agente.

In pratica, diversamente dai lavoratori dipendenti che godono della speciale garanzia derivante dall’art. 36 della Costituzione, per quanto riguarda gli agenti di commercio la prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza del rapporto di agenzia e non dalla data di cessazione di tale rapporto.

 

 

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101. La giusta causa di recesso per fatto imputabile all’agente

Con sentenza n. 16942 del 6 novembre 2024 il Tribunale di Roma si è pronunciato sul tema della giusta causa di recesso per fatto imputabile all’agente.

In particolare, nella suddetta pronuncia il Giudice adito ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

In buona sostanza, il Tribunale di Roma – aderendo all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione – ha stabilito che nel rapporto di agenzia la fiducia assume un carattere più intenso in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività e, quindi, il venir meno di tale rapporto fiduciario per fatto imputabile all’agente è presupposto sufficiente ad integrare la giusta causa del recesso.

 

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100. Termini di prescrizione dei contributi Enasarco e del FIRR

Con riferimento ai termini di prescrizione dei contributi Enasarco e del FIRR occorre tener presente che:

  • ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 i contributi previdenziali Enasarco sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale e quindi tali contributi si prescrivono in 5 anni;
  • il FIRR è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che invece si riferisce espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, per cui il FIRR si prescrive in 10 anni.

 

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99. Derogabile l’onerosità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

Con ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità del carattere oneroso dell’indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

  • secondo l’art. 1751-bis codice civile la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
  • l’onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale;
  • la disciplina del patto di non concorrenza di cui all’art. 1751-bis codice civile è derogabile dalle parti, per cui non è nulla la clausola di un contratto di agenzia che prevede la liquidazione dell’indennità relativa al patto di non concorrenza in questione nel corso del rapporto e in misura provvigionale.

 

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98. L’esclusiva nel contratto di agenzia

Con la sentenza n. 111 del 30 maggio 2024 il Tribunale di Piacenza si è pronunciato sul tema del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza il Tribunale adito ha stabilito che:

  • il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 codice civile è un elemento non essenziale, ma naturale del contratto di agenzia ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti;
  • la deroga all’esclusiva in favore dell’agente comporta che allo stesso agente non spetta il diritto, sancito dall’art. 1748 codice civile, alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dalla preponente.

 

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97. L’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali

Con la sentenza n. 305 del 25 giugno 2024 la Corte di Appello di Milano si è pronunciata sul tema dell’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali da parte dell’agente, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto.

Infatti, secondo la Suprema Corte in tema di rapporto di agenzia deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

A tale consolidato orientamento della Cassazione si è adeguata la Corte di Appello di Milano con la sentenza in commento, stabilendo che qualora un contratto di agenzia contenga una clausola in base alla quale l’estratto conto provvigioni si considera approvato se non contestato entro 30 giorni, tale approvazione dell’estratto conto non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti.

Pertanto, l’approvazione tacita dell’estratto conto provvigioni da parte dell’agente riguarda solo le somme risultanti nell’estratto conto, ma non vale come rinuncia ad eventuali crediti per affari non compresi negli estratti conto approvati. 

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