Categoria: Agenzia Pagina 1 di 15

121. Indennità di fine rapporto dell’agente ridotta per equità

La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 965 del 4 febbraio 2026 offre un importante spunto di riflessione sui criteri di quantificazione dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia. La decisione mostra come il giudice possa ridurre l’importo riconosciuto quando le circostanze del caso lo rendono opportuno.

La vicenda da cui trae origine tale sentenza riguardava un rapporto di agenzia nel settore delle telecomunicazioni durato diversi anni attraverso contratti successivi. Alla cessazione del rapporto l’agente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’indennità meritocratica per l’importo di € 131.839,25 euro calcolato sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio.

La società preponente aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la mancata considerazione di elementi specifici del settore delle telecomunicazioni, che avrebbero dovuto incidere sulla quantificazione equitativa dell’indennità meritocratica.

Nella sentenza in esame la Corte d’Appello di Roma ha evidenziato che nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente, il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se manca logica o congruità.

Il punto innovativo della pronuncia in commento riguarda il riconoscimento della rilevanza delle caratteristiche specifiche del settore delle telecomunicazioni mobili in cui:

  • la clientela viene acquisita in un contesto con forti investimenti pubblicitari a carico della società preponente, da cui anche gli agenti traggono beneficio
  • la società preponente fornisce supporto organizzativo e di immagine ai punti vendita.
  • le condizioni contrattuali standard agevolano l’agente, riducendo la necessità di trattativa con i clienti.

La Corte territoriale adita ha ritenuto che tali fattori devono essere considerati nel calcolo dell’indennità meritocratica, perché “il contributo del preponente nello sviluppo degli affari incide, in modo logico e causale, anche sul contributo dell’agente stesso”, riducendo l’indennità meritocratica da € 131.839,25 a € 80.000,00, anche considerando che all’agente erano già state corrisposte dalla preponente il FIRR e l’indennità suppletiva di clientela.

In buona sostanza, la pronuncia in questione ha stabilito che il principio di equità nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto non si traduce in un automatismo di calcolo, ma richiede sempre una valutazione complessiva delle circostanze concrete, in cui il giudice mantiene un margine di discrezionalità nella determinazione finale dell’importo dovuto a titolo di indennità di fine rapporto.

 

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120. Indennità di fine rapporto dell’agente e giurisdizione italiana

Con l’ordinanza n. 21657 del 28 luglio 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato un principio di diritto importante per i contratti internazionali di agenzia: una clausola contrattuale che attribuisce la risoluzione delle controversie a un tribunale o arbitrato fuori dall’Unione europea è nulla se la controversia riguarda diritti indisponibili come il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto.

Tale ordinanza trae origine da una società di agenzia italiana che aveva citato in giudizio la società preponente americana dinanzi al Tribunale di Genova per ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile e di provvigioni.

La preponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di un arbitrato negli Stati Uniti, invocando una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato nel 2013 tra l’agente italiano e la società americana.

Con il provvedimento in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i diritti dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 codice civile sono diritti indisponibili, tutelati da normativa di derivazione comunitaria e non possono essere compressi da pattuizioni che derogano alla giurisdizione italiana in senso sfavorevole all’agente. Di conseguenza, è invalida la clausola che preveda il foro straniero o l’arbitrato estero quando la controversia riguarda tali diritti confermando la giurisdizione del giudice italiano.

In buona sostanza, la decisione in commento rafforza la tutela dell’agente e conferma i limiti alla validità delle clausole di deroga della giurisdizione nei contratti internazionali di agenzia.

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119. Il termine di decadenza di un anno non si applica alle indennità previste dagli AEC

Con la sentenza n. 464 del 14 novembre 2025 la Corte d’Appello di Torino ha statuito che il termine di decadenza dall’art. 1751 codice civile non si applica alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi.

La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava un agente del settore telefonia a cui la preponente, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, aveva negato il pagamento dell’indennità suppletiva di clientela sostenendo che l’agente sarebbe decaduto dal diritto ad ottenere tale indennità avendo fatto richiesta oltre un anno dalla cessazione del rapporto.

La Corte d’Appello di Torino, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha chiarito che il termine di decadenza di un anno riguarda solo l’indennità prevista dall’art. 1751 codice civile e non anche le indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (c.d. A.E.C.), precisando che esistono due tipi diversi di indennità:

  • l’indennità di cui all’articolo 1751 codice civile, che spetta solo se l’agente dimostra di aver portato nuovi clienti o di aver fatto crescere significativamente gli affari esistenti, e solo se l’azienda continua a trarne vantaggio anche dopo la fine del rapporto;
  • l’indennità suppletiva di clientela di cui agli Accordi Economici Collettivi, che spetta automaticamente quando il rapporto finisce per volontà della preponente e non per colpa dell’agente, senza bisogno di dimostrare alcun risultato particolare.

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118. La clausola sul preavviso non basta a configurare un rapporto di agenzia

Con l’ordinanza n. 30161 del 15 novembre 2025 la Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale nella distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari, stabilendo che la presenza di una clausola di preavviso per il recesso non è di per sé sufficiente a dimostrare la stabilità del rapporto necessaria per configurare un rapporto di agenzia anziché un rapporto di procacciamento d’affari.

Tale provvedimento trae origine da una controversia promossa dalla Fondazione Enasarco contro un’azienda per ottenere il pagamento di contributi previdenziali, in cui l’ente previdenziale sosteneva l’esistenza di un contratto di agenzia per il fatto che nella lettera di incarico di procacciamento d’affari c’era una clausola sul preavviso, che secondo la prospettazione di Fondazione Enasarco era sufficiente a riqualificare il rapporto come agenzia.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha respinto il ricorso della Fondazione Enasarco affermando che la sussistenza della clausola che prevede un termine di preavviso per l’efficacia del recesso non vale a dimostrare la stabilità del rapporto, ma ha un contenuto non univoco e vale a dimostrare piuttosto il contrario, e cioè che la parte poteva recedere ad nutum dal vincolo solo riconoscendo il preavviso.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che:

  • gli elementi che caratterizzano l’agenzia sono la continuità e stabilità dell’attività promozionale, il vincolo alle direttive della preponente e l’attività non episodica ma organizzata;
  • per contro, gli elementi che caratterizzano l’agenzia il procacciamento d’affari sono l’episodicità e occasionalità delle prestazioni, la libertà di iniziativa del procacciatore e l’attività limitata a singoli affari determinati.

In buona sostanza, con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che la mera presenza di clausole contrattuali tipiche dei rapporti stabili, come ad esempio quella relativa al preavviso, non è di per sé sufficiente a qualificare un rapporto come agenzia. È infatti necessario analizzare le effettive modalità di svolgimento dell’attività, accertando se sussistano concretamente gli obblighi di promozione stabile e continuativa propri dell’agenzia o se, al contrario, si tratti di prestazioni riconducibili al procacciamento d’affari.

 

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117. Recesso per giusta causa nel contratto di agenzia e onere della prova

Con sentenza n. 284 del 10 novembre 2025 il Tribunale di Como si è pronunciato in particolare sul tema dell’onere della prova in caso di recesso per giusta causa da un contratto di agenzia.

In particolare, nella sentenza in commento il Tribunale di Como ha stabilito che:

  • secondo la più recente giurisprudenza l’articolo 2119 codice civile, che prevede il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato, è applicabile per analogia anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di collaborazione con obbligo reciproco di lealtà tra le parti), per cui solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento della controparte di gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto) è consentito alla parte adempiente intimare il recesso per giusta causa con effetto immediato e quindi in tal caso non è dovuto al contraente inadempiente il termine di preavviso di cui all’art. 1750 codice civile;
  • in base agli articoli 2697 codice civile e 24 Costituzione nonché al principio di vicinanza della prova spetta a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sua sussistenza e quindi dello specifico fatto illecito o dell’inadempimento che integra la giusta causa;
  • tale principio dev’essere necessariamente conciliato con la regola dell’inversione dell’onere della prova stabilita in via generale dall’articolo 1218 codice civile, con la conseguenza che, se il recesso si basa su un inadempimento contrattuale dell’agente, l’onere della prova (dell’inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nell’allegazione e prova della fonte legale o negoziale dell’obbligazione che si assume inadempiuta grava sulla preponente;
  • spetta poi all’agente, asseritamente inadempiente, allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero altri fatti che rendano l’inadempimento non imputabile;
  • la mancanza dei presupposti richiesti per la giusta causa di recesso comporta la sua conversione in un recesso senza preavviso, che determina il ripristino del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

 

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116. Contratto di agenzia: quando l’agente non ha diritto alle provvigioni

Con sentenza n. 434 del 17 settembre 2025 la Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema delle provvigioni indirette e delle differenze provvigionali richieste da un agente dopo la cessazione del rapporto.

Nel caso che ha dato origine alla suddetta sentenza l’agente aveva convenuto in giudizio la preponente per richiedere, tra l’altro, il pagamento delle provvigioni indirette per affari conclusi direttamente dalla preponente con un cliente specifico, oltre che il pagamento di differenze provvigionali per una presunta riduzione unilaterale in corso di rapporto delle aliquote provvigionali dal 5% al 3%.

Con la sentenza in esame la Corte adita ha rigettato entrambe le richieste dell’agente rilevando che:

  • senza esclusiva di zona, l’agente non ha diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente. Tale principio trova fondamento nell’art. 1748, comma 2, codice civile secondo cui: “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente”;
  • il silenzio prolungato dell’agente e i comportamenti dello stesso agente valgono come accettazione tacita delle modifiche unilaterali. In particolare, la Corte ha evidenziato che: (i) la prima contestazione dell’agente era pervenuta oltre 30 mesi dopo la modifica unilaterale dell’aliquota provvigionale, (ii) nel frattempo, l’agente aveva continuato ad emettere fatture per importi corrispondenti alle nuove aliquote provvigionali, (iii) il contratto di agenzia prevedeva che le contestazioni dovevano essere fatte per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto provvigionale.

 

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115. Contratto di agenzia: quando si realizza la violazione del patto di non concorrenza

Con sentenza n. 3555 del 10 luglio 2025 il Tribunale di Venezia si è pronunciato sul tema della violazione del patto di non concorrenza da parte di un agente di commercio.

Nel caso che ha dato origine alla suddetta sentenza l’agente aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con un’azienda diversa per la vendita di piatti doccia in ceramica, mentre il precedente contratto di agenzia riguardava piatti doccia in resina.

L’agente considerava i prodotti come differenti, poiché riteneva che la diversa natura del materiale comportasse una distinzione sostanziale tra le due tipologie di piatti doccia, tale da non configurare una reale concorrenza tra le aziende rappresentate.

Pertanto, l’agente aveva comunicato telefonicamente il nuovo incarico alla preponente, ritenendo sufficiente tale modalità, sebbene il contratto prevedesse esplicitamente l’obbligo di una comunicazione scritta per qualsiasi nuovo incarico di agenzia in concorrenza.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l’agente avesse violato il patto di non concorrenza rilevando che:

  • la concorrenza sussiste anche quando i prodotti hanno caratteristiche diverse (ad esempio ceramica e resina), ma appartengono allo stesso settore merceologico;
  • la comunicazione telefonica non basta quando il contratto richiede espressamente la forma scritta;
  • la clausola risolutiva è valida e non viola l’art. 1355 del codice civile;
  • l’agente non ha diritto ad ottenere l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostituiva del preavviso, in quanto in base all’art. 1751, 2° comma, del codice civile tali indennità non sono dovute quando il contratto di agenzia si risolve per inadempimento dell’agente.

 

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114. Nuovo AEC commercio 2025 e indennità meritocratica

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnalano alcune modifiche apportate alla disciplina dell’indennità meritocratica.

In particolare, il nuovo AEC commercio ha modificato i presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica e i criteri per la quantificazione di tale indennità.

Riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene precisato che i presupposti per ottenere tale indennità sono:

  • l’apporto di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti;
  • l’esistenza di sostanziali vantaggi, che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti, da intendersi come aumento del fatturato.

Riguardo ai criteri per la quantificazione dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene previsto che la quantificazione di tale indennità è pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile detratto quanto dovuto a titolo di FIRR e di indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente calcolata secondo le diverse ipotesi descritte nelle tabelle allegate al nuovo AEC commercio 2025.

 

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113. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovo diritto all’indennità per le società di persone

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina dell’indennità di fine rapporto per gli agenti che operano in forma di società di persone, e cioè le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).

In particolare, il nuovo AEC commercio ha stabilito che, qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta alla società nelle seguenti ipotesi:

  • scioglimento della società per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci;
  • invalidità permanente totale di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • decesso di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi.

 

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112. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovi termini di preavviso per la preponente

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina sui termini di preavviso in caso di recesso della preponente.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente plurimandatario sono i seguenti:

  • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • quattro mesi dal quarto anno iniziato;
  • cinque mesi dal quinto anno iniziato;
  • sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente monomandatario sono invece i seguenti:

  • cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
  • sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
  • otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

In buona sostanza, rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, il nuovo AEC commercio 2025:

  • ha modificato i termini di preavviso dovuti all’agente monomandatario in caso di recesso su iniziativa della preponente;
  • ha fatto chiarezza su una questione dibattuta da tempo in materia di contratti di agenzia tra due tesi opposte basate su un conflitto normativo tra una norma di legge (e cioè l’art. 1750 codice civile) e una norma della contrattazione collettiva (e cioè l’art. 11 dell’AEC settore commercio 2009 e successive modifiche) su cui mancava un orientamento giurisprudenziale prevalente precisando che il calcolo del termine di preavviso va sempre fatto considerando l’anno iniziato e non l’anno “interamente lavorato”;
  • ha lasciato invariati i termini di preavviso dovuti alla preponente nel caso in cui il recesso viene effettuato su iniziativa dell’agente, che indipendentemente dalla durata del rapporto rimangono – rispettivamente – di tre mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente plurimandatario e di 5 mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente monomandatario.

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