Autore: FTA Pagina 21 di 26

14. Il contratto di agenzia in Corea del Sud

In Corea del Sud la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta nella legge commerciale sudcoreana e precisamente negli articoli da 89 a 92-3.

Secondo il diritto sudcoreano l’agente può essere una persona fisica o una persona giuridica: in quest’ultimo caso non è necessario che l’agente persona giuridica abbia la propria sede legale all’interno del Paese.

Per esercitare l’attività di agente di commercio non occorre il possesso di determinate licenze, ma è sufficiente la registrazione presso gli uffici erariali se si svolge tale attività in forma individuale oppure l’iscrizione presso il registro delle imprese se l’attività agenziale viene svolta in forma societaria.

In Corea del Sud un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sudcoreano non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto specie ai fini probatori.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, non essendo prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.

In caso di recesso ordinario da un contratto a tempo indeterminato il diritto sudcoreano fissa in due mesi il termine di preavviso dovuto, a prescindere se a recedere sia l’agente o la preponente.

In presenza di un grave motivo è possibile recedere in tronco dal contratto di agenzia (a tempo determinato o indeterminato). La legge commerciale sudcoreana non indica però espressamente i gravi motivi che legittimano il recesso straordinario con effetto immediato.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza sudcoreana, affermando che integrano gli estremi dei gravi motivi che giustificano un recesso in tronco le seguenti ipotesi:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

  • durante il rapporto l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti;
  • dopo la cessazione del rapporto la preponente ottiene delle entrate per effetto dell’attività promozionale svolta in precedenza dall’agente.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, l’indennità dovuta all’agente viene calcolata sul relativo periodo.

Tuttavia l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto se è a lui imputabile la cessazione del contratto di agenzia, come ad esempio quando il contratto cessa a seguito del recesso posto in essere dallo stesso agente.

Il diritto dell’agente a percepire l’indennità di fine rapporto si prescrive dopo sei mesi dalla cessazione del contratto.

In Corea del Sud è lecito pattuire un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma in tale situazione la legge commerciale sudcoreana non riconosce alcuna indennità a favore dell’agente e non fissa nemmeno una durata massima del divieto in questione, consentendo alle parti di stabilire liberamente tale durata.

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13. Il contratto di agenzia in Portogallo

Il contratto di agenzia in Portogallo è disciplinato dalla legge 178/86 del 3 luglio 1986 (“Regime Jurídico do Contrato de Agência ou de Representação Comercial” – RJCA), che poi è stata modificata e completata dalla legge 118/93 del 13 aprile 1993 (“Alterações ao Regime Jurídico do Contrato de Agência”), con cui è stata recepita nell’ordinamento portoghese la direttiva europea sugli agenti commerciali.

In Portogallo l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare indifferentemente per una o più preponenti, ma se opera per un’unica preponente la clausola di esclusiva deve risultare necessariamente per iscritto.

La legge portoghese non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo. Ad ogni modo clausole particolari, come ad esempio quella sull’esclusiva, devono essere redatte per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di agenzia, se concluso per iscritto, deve essere registrato, così come tutte le sue modifiche e la sua cessazione.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

In caso di recesso da un contratto a tempo indeterminato il diritto portoghese prevede i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese se il contratto di agenzia è durato fino ad un anno;
  • due mesi se il contratto di agenzia è durato fino a due anni;
  • tre mesi se il contratto di agenzia è durato da tre anni in poi.

Tuttavia le parti sono libere di fissare nel singolo contratto di agenzia termini di preavviso più lunghi rispetto a quelli sopra indicati, che, come detto, rappresentano i termini minimi di preavviso.

Se non vengono rispettati i termini minimi di preavviso la parte che li ha violati è tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte.

La legge portoghese ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del divieto di incasso della provvigione da parte dell’agente;
  • mancato pagamento della provvigione da parte della preponente;
  • insolvenza/riduzione o cessazione della produzione da parte della preponente;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione del contratto per liquidazione di una persona giuridica.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto a un’indennità di fine rapporto, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennità di fine rapporto corrisponde ad equità.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, tale indennità viene calcolata sul relativo periodo.

Il diritto all’indennità di fine rapporto viene meno in caso di recesso da parte dell’agente o se lo stesso ha ceduto ad un terzo i suoi diritti ed i suoi obblighi derivanti dal contratto di agenzia ad un terzo.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. La legge portoghese non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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12. Restituzione delle provvigioni

Con la sentenza 17 maggio 2017, C-48/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva europea 86/653, che è stato recepito in Italia nell’art. 1748, VI comma, del codice civile riguardante il tema della restituzione da parte dell’agente di commercio delle provvigioni già riscosse.

Per meglio comprendere l’importanza della suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è opportuno aver presente il testo dell’art. 11 della direttiva europea 86/653, il quale prevede che:

1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

– sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e

– la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

  1. Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
  2. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale.”.

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

  • l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga “a detrimento dell’agente commerciale”, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva europea 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze imputabili al preponente” non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

In Italia, come detto, l’art. 11 della direttiva europea 86/653 è stato recepito nell’art. 1748, VI comma, del codice civile, secondo cui:

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

In considerazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza interpretativa del 17 maggio 2017 e dell’efficacia di tale sentenza anche nell’ordinamento giuridico italiano, ne consegue che:

  • l’art. 1748, VI comma, del codice civile riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto;
  • non è da considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 1748, VI comma, del codice civile una clausola contrattuale inserita in un contratto di agenzia che prevede l’obbligo a carico dell’agente di rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, in quanto una clausola del genere non integra un patto più sfavorevole per l’agente;
  • devono intendersi per “circostanze attribuibili al preponente” di cui all’art. 1748, VI comma, del codice civile non solo le cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma anche tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto (come ad esempio la perdita di fiducia del terzo nei confronti del preponente, a causa del trattamento inadeguato ricevuto dal terzo da parte dello stesso preponente).

Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana da ora in poi interpreterà l’art. 1748, VI comma, del codice civile conformemente alla sentenza 17 maggio 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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11. Il contratto di agenzia in Belgio

Il contratto di agenzia in Belgio è regolato dalla legge sugli agenti (detta “Handelsagentuurwet” in fiammingo e “Loi sur l’agence commerciale” in francese), che ha recepito nell’ordinamento belga la direttiva 86/653/CEE. Peraltro in Belgio sussiste anche una vasta giurisprudenza in materia di contratti di agenzia, che occorre tenere in considerazione.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

In Belgio l’agente di commercio viene considerato come un commerciante e come tale è tenuto a: (i) registrarsi presso la cosiddetta “Crossroad Bank for Enterprises”; (ii) registrarsi presso la Camera di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi; (iii) iscriversi presso gli uffici tributari.

Se l’agente non rispetta i suddetti obblighi di registrazione e/o iscrizione, lo stesso rischia sanzioni amministrative e penali.

La legge belga non prevede alcun requisito di forma per il contratto di agenzia, ma è comunque necessaria la forma scritta per determinate clausole contrattuali, come ad esempio la clausola sull’esclusiva o la clausola sullo “star del credere”.

In Belgio, a differenza dell’Italia, il c.d. “star del credere” è valido, con la conseguenza che, secondo la legge belga, in caso di insolvenza dei clienti, l’agente risponde senza limiti, purché lo “star del credere” sia stato pattuito per iscritto e a fronte del riconoscimento di una provvigione aggiuntiva.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo la legge belga, ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
  • malattia grave o morte dell’agente;
  • corruttibilità dell’agente;
  • condanna penale dell’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
  • fallimento della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente).

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Al contrario, l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, ma la legge belga non prevede alcuna indennità a favore dell’agente per il fatto di astenersi, dopo la fine del contratto, dal compimento di ogni attività che possa costituire concorrenza in danno della preponente.

Il divieto di concorrenza post-contrattuale può comunque avere una durata di massimo sei mesi dalla fine del contratto, poiché costituisce un vincolo alla libertà lavorativa dell’agente.

Qualora sia stato stabilito un pagamento forfetario a favore della preponente in caso di violazione del divieto di concorrenza da parte dell’agente, tale pagamento non può essere superiore alla provvigione media annuale calcolata in relazione agli ultimi cinque anni di attività. Nel caso in cui la preponente riesca però a provare che dalla violazione del divieto di concorrenza gli è derivato un danno maggiore il suo diritto al risarcimento è commisurato al danno subito.

Infine si segnalano due specificità della legge belga sui contratti di agenzia:

  • se l’agente ha la propria residenza principale in Belgio il contratto di agenzia deve essere necessariamente sottoposto al diritto belga e ai giudici belgi;
  • le norme del Belgio sugli agenti di commercio hanno carattere imperativo e non sono derogabili (tuttavia, secondo la dottrina belga prevalente, nonostante il carattere imperativo delle norme del diritto belga, le parti contraenti possano tuttavia stabilire l’applicabilità del diritto di un altro Stato UE, qualora esso rispetti la tutela minima accordata dalla direttiva CEE n. 86/653).

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10. Il contratto di agenzia in Cina

In Cina manca una normativa specifica relativa al contratto di agenzia e la disciplina giuridica di tale contratto è contenuta in una serie di fonti normative di ordine generale e più precisamente nella legge generale sui contratti, nella legge generale sul commercio estero e nelle norme generali sul sistema di rappresentanza di commercio estero.

In Cina l’agente può essere una persona fisica o giuridica e non costituiscono caratteristiche essenziali del rapporto di agenzia l’autonomia dell’agente e la stabilità dell’incarico.

Un agente di commercio cinese per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente ottenere sia l’iscrizione presso l’ufficio amministrativo dell’industria e del commercio, sia un’apposita licenza negoziale.

Un agente di commercio straniero, invece, per esercitare tale attività in Cina deve necessariamente costituire un’apposita società, oltre che ottenere una specifica licenza negoziale riportante l’indicazione del rapporto di agenzia ricevuto.

In entrambi i casi se l’agente (cinese o straniero) non rispetta l’ambito di attività indicato nella licenza negoziale rischia multe o il ritiro della licenza stessa.

Se un preponente con sede in Cina incarica un agente di commercio di concludere con clienti stranieri determinati contratti di import-export in nome del preponente, il preponente necessita, secondo il sistema cinese di rappresentanza di commercio estero, di un permesso di commercio estero. Senza permesso di commercio estero l’agente di commercio non può sviluppare in nome del preponente cinese i contratti di import-export. Allo stesso modo l’agente di commercio cinese di un preponente straniero necessita di un analogo permesso di commercio estero.

In Cina un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto cinese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma.

Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto, anche per disciplinare in maniera dettagliata gli obblighi dell’agente e quelli del preponente, poiché nel diritto cinese mancano del tutto leggi e norme speciali che si occupano di tali aspetti.

Inoltre, stante l’assenza di una normativa specifica sui contratti di agenzia, nel diritto cinese manca pure una norma di legge che disciplina la durata e lo scioglimento del contratto di agenzia, con la conseguenza che anche tali aspetti dovranno essere dettagliatamente regolamentati nel contratto individuale di agenzia. Se però le parti del contratto di agenzia non regolano nel contratto la durata e la cessazione si osservano fondamentalmente le norme generali della legge sui contratti cinese sulla cessazione dei diritti e doveri nascenti dai contratti.

La legge cinese sui contratti stabilisce che le parti di un contratto di agenzia possono pattuire senza limitazioni termini di preavviso per il recesso, nonché i presupposti per un recesso unilaterale del contratto.

In proposito si segnala che la dottrina cinese reputa validi presupposti per un recesso unilaterale del preponente le seguenti situazioni:

  • la trattativa segreta dell’agente di commercio con terzi;
  • la mancata comunicazione di conclusioni di contratti e di circostanze che siano di particolare importanza per il preponente;
  • la sospensione o revoca della licenza negoziale dell’agente di commercio.

In Cina non esistono norme o leggi che riconoscono all’agente il diritto ad ottenere un’indennità in caso di cessazione del rapporto, così come non esistono nemmeno norme o leggi che obbligano il preponente a corrispondere all’agente un’indennità per vincolare quest’ultimo a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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9. Inapplicabilità agli agenti extracomunitari delle tutele previste per gli agenti comunitari

Inapplicabilità agli agenti extracomunitari delle tutele previste per gli agenti comunitari

Con la sentenza 16 febbraio 2017, C-507/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’inapplicabilità agli agenti extracomunitari della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali anche nei casi in cui la preponente abbia sede in un stato membro dell’Unione europea.

Per meglio comprendere l’importanza della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza, che è stata emessa in un procedimento promosso da un agente turco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società belga.

L’agente turco operava nel settore dell’importazione e della distribuzione di prodotti agricoli, mentre la preponente belga esercitava attività di sviluppo, produzione e vendita di incubatrici e accessori per il mercato del pollame.

In data 1 luglio 1992 le parti stipulavano un contratto di agenzia a tempo determinato della durata di un anno, che prevedeva il rinnovo automatico ogni anno per un periodo di dodici mesi, salvo essere risolto da una delle parti con un preavviso di tre mesi dalla data di scadenza annuale, notificato con lettera raccomandata.

Inoltre tale contratto prevedeva che lo stesso fosse disciplinato dal diritto belga e che, in caso di controversie, fosse competente solo il Tribunale di Gand (Belgio).

Con lettera del 26 marzo 2013 la preponente belga comunicava all’agente turco la risoluzione del contratto di agenzia commerciale con effetto dal 30 giugno 2013.

Il 5 marzo 2014 l’agente turco intraprendeva un’azione dinanzi al Tribunale di Gand (Belgio), al fine di ottenere la condanna della preponente belga al pagamento di un’indennità compensatoria di recesso dal contratto e di un’indennità di cessazione del rapporto, nonché alla ripresa in consegna delle scorte residue e al pagamento dei crediti esigibili.

A sostegno delle sue pretese l’agente turco richiamava la legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, sostenendo che tale legge era applicabile al caso in questione, poiché nel contratto di agenzia le parti avevano validamente scelto il diritto belga quale legge applicabile al contratto medesimo.

Per contro, la preponente belga sosteneva che nel caso di specie era applicabile unicamente il diritto generale belga, dato che la suddetta legge speciale del 1995 sarebbe stata applicabile soltanto se l’agente avesse operato in Belgio, il che nella fattispecie oggetto del giudizio non si era verificato.

Il giudice belga, seppure aveva constatato che le parti avevano effettuato in maniera esplicita la scelta del diritto belga, riteneva che ciò non comportava l’applicazione della legge speciale belga del 1995 riguardante gli agenti di commercio, in quanto l’ambito di applicazione territoriale di tale legge è limitato agli agenti commerciali principalmente stabiliti in Belgio. Infatti l’articolo 27 della suddetta legge del 1995, come interpretato nel diritto belga, induce a concludere che tale legge ha natura autolimitativa, con la conseguenza che essa perde il suo carattere imperativo se l’agente non ha lo stabilimento principale in Belgio, a prescindere dalla circostanza che le parti abbiano designato il diritto belga in generale quale diritto applicabile.

Tuttavia il Tribunale di Gand decideva di sospendere il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la legge del 1995, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva 86/653, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione, che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea, e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva agli agenti commerciali aventi la sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha così risposto alla questione pregiudiziale che le è stata sottoposta: “La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un agente di commercio che esercita la sua attività in un paese extra UE non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva europea 86/653 sugli agenti commerciali, a prescindere dal fatto che la preponente abbia la sua sede in un paese UE, con la conseguenza che l’agente extracomunitario non deve beneficiare imperativamente della tutela offerta dalla suddetta direttiva europea.

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8. Il contratto di agenzia in Giappone

Secondo il codice commerciale giapponese (“dairishô”) l’agente è una persona che, senza essere lavoratore subordinato, esegue, come rappresentante o intermediario, affari in nome e per conto di un altro soggetto, il preponente.

La legge giapponese non prevede una relazione stabile tra l’agente e il preponente, ma si limita a stabilire che in virtù di un contratto di agenzia l’agente si obbliga a vendere le merci del preponente in cambio dell’ottenimento di una provvigione.

Nel diritto giapponese non vi è distinzione tra l’agente persona giuridica e l’agente persona fisica. In Giappone gli agenti non sono tenuti per legge ad avervi la residenza. Tuttavia, al fine di intraprendere l’attività di agente di commercio nel Paese in esame, è necessario aprire un ufficio in Giappone.

Ai sensi del codice commerciale giapponese l’agente è considerato un commerciante.

Per esercitare l’attività di agente di commercio in Giappone è necessaria l’iscrizione nel registro commerciale dell’ufficio giudiziario del distretto competente per territorio, in base al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’agente stesso.

Inoltre il diritto giapponese non prevede alcuna norma particolare relativamente a licenze, obblighi di registrazione o altri obblighi formali per l’agente, salvo che per l’importazione di determinati prodotti (piante, alimenti, prodotti farmaceutici, beni pericolosi, ecc.) o per determinati settori economici (servizi finanziari, edilizia, libere professioni, ecc.). In Giappone non vi è alcun particolare registro professionale per gli agenti di commercio.

L’inserimento di una clausola di esclusiva nel contratto di agenzia può configurare una violazione del diritto tributario giapponese se l’esclusiva impedisce in maniera illecita all’agente di instaurare rapporti commerciali con altri preponenti.

A prescindere da ciò, la clausola sull’esclusiva può essere inserita in un contratto di agenzia senza limitazioni. Tuttavia se nel contratto è stata inserita una clausola di esclusiva, il preponente non può concludere affari direttamente nella zona di esclusiva dell’agente.

In Giappone un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che la legge giapponese non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Ad ogni modo è opportuno formalizzare per iscritto quantomeno le clausole sulla legge applicabile e sul foro competente.

Nel diritto giapponese manca una norma di legge che disciplina la durata del contratto e il periodo di prova dell’agente, ma è comunque possibile stipulare un contratto di agenzia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto di agenzia a tempo determinato cessa alla sua naturale scadenza, mentre il contratto di agenzia a tempo indeterminato di regola può essere sciolto tramite recesso, senza obbligo di motivazione, da comunicarsi all’altra parte con un preavviso di due mesi. In Giappone il termine di preavviso non aumenta con l’aumentare della durata del contratto.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il diritto giapponese, ogni contraente può recedere senza necessità di rispettare il termine di preavviso dovuto, laddove vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano il preponente a recedere sono:

  • presenza di un embargo commerciale;
  • sussistenza di un divieto legale;
  • gravi mutamenti economici;
  • revoca di un permesso obbligatorio.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • diffusione di segreti commerciali;
  • infedeltà;
  • concorrenza illecita;
  • insolvenza.

In Giappone manca una norma di legge che riconosce all’agente il diritto all’indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato).

Tale diritto è stato però affermato dalla giurisprudenza giapponese, qualora il contratto di agenzia sia cessato illecitamente. Si tratta in realtà di un risarcimento del danno, che sorge ad esempio in presenza di recesso immotivato nel caso in cui l’agente avrebbe potuto fare affidamento sulla prosecuzione del contratto.

Di solito l’ammontare dell’indennità di fine rapporto/risarcimento si ricava dall’ammontare medio del lucro cessante dell’agente per il periodo di un anno.

Ad ogni modo se l’agente commette una violazione delle regole di concorrenza deve risarcire il danno da lui provocato al preponente. In tal caso l’ammontare del danno corrisponde alla somma del guadagno che l’agente o un terzo hanno di fatto conseguito a seguito di tale violazione.

In Giappone è possibile inserire in un contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma manca una norma di legge in base alla quale in tale ipotesi quest’ultimo abbia diritto ad ottenere una specifica indennità, così come manca anche una norma di legge che disciplina la durata massima del divieto in questione.

Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti i tribunali statali giapponesi, che, rispetto agli arbitri, hanno costi inferiori, ma tempi più lunghi.

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7. Il contratto di agenzia in Germania

Secondo il codice commerciale tedesco (HGB) è agente colui che, in qualità di imprenditore autonomo, viene stabilmente incaricato di procurare affari in favore di un altro soggetto (preponente) o di concluderli in nome di quest’ultimo.

In Germania l’agente di commercio può essere sia una persona giuridica (come una società per azioni o una s.r.l.) che una società di persone con capacità giuridica (s.a.s., s.n.c.).

Il diritto tedesco non prevede obblighi di registrazione a carico dell’agente, così come non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, fermo restando che in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo.

Ad ogni modo clausole particolari, come quella dello star del credere o il divieto di concorrenza post contrattuale, necessitano sempre della forma scritta.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato che viene portato avanti da entrambe le parti dopo lo scadere del termine vale per legge come rinnovato a tempo indeterminato.

A prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo il codice commerciale tedesco (HGB), ogni contraente può recedere senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia un grave motivo.

I gravi motivi che autorizzano la preponente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte dell’agente;
  • una violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente.

I gravi motivi che autorizzano, invece, l’agente a recedere sono:

  • una grave violazione del contratto da parte della preponente;
  • atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente (ad esempio l’acquisizione di clientela originariamente dell’agente);
  • l’impossibilità dell’adempimento da parte della preponente di obblighi contrattuali essenziali (ad esempio incolpevole insolvenza dell’impresa).

In caso di scioglimento del contratto di agenzia (a tempo determinato o a tempo indeterminato) l’agente ha diritto ad una indennità. Tale indennità serve a compensare i vantaggi che la preponente ha ottenuto dall’attività dell’agente.

L’ammontare massimo di tale indennità sarà pari alla provvigione di un anno calcolata sulla media del volume degli affari procurati dall’agente negli ultimi cinque anni; in caso di rapporto contrattuale più breve il limite massimo dell’indennità sarà pari alla media del volume degli affari procurati dall’agente nel periodo infraquinquennale.

Il diritto ad ottenere l’indennità viene meno solo nei tre casi seguenti:

  • recesso da parte dell’agente senza fondata giustificazione;
  • recesso da parte della preponente per grave motivo costituito da comportamento colpevole dell’agente;
  • subentro consensuale di un terzo nel rapporto contrattuale.

In Germania nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. Per tale patto di non concorrenza post contrattuale all’agente spetta un equo indennizzo.

Infine spetta alle parti stabilire liberamente una clausola sul giudice competente o di devoluzione ad arbitri delle future controversie. Senza tali accordi, sono competenti, a seconda della controversia, i giudici civili o del lavoro.

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6. Il contratto di agenzia negli USA

Il contratto di agenzia negli USA è regolato dalla Law of Agency, che è parte della Common Law anglosassone, con la conseguenza che le controversie in materia di contratti di agenzia vengono decise dai tribunali statunitensi attraverso il richiamo a casi giurisprudenziali simili già risolti.

Negli USA sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere agenti di commercio.

Di solito gli “agents” negli USA sono lavoratori autonomi, ma possono essere anche lavoratori dipendenti. Pertanto è fondamentale chiarire nel contratto individuale di agenzia la specifica qualificazione del singolo rapporto.

In genere l’agente di commercio opera in nome e per conto altrui.

Di regola l’agente ha il potere di rappresentanza del preponente e, quindi, ha il potere di concludere contratti per il medesimo. Tuttavia è possibile non attribuire all’agente il potere di rappresentanza, così come avviene in concreto nella maggioranza dei casi.

A seconda del settore e del singolo Stato in cui ciascun agente effettivamente opera, quest’ultimo deve adempiere anche a specifici obblighi di registrazione, di autorizzazione e di forma.

Gli obblighi a carico dell’agente vengono indicati in maniera dettagliata nel contratto individuale di agenzia. In proposito va comunque considerato che sussistono alcuni obblighi che non possono essere esclusi contrattualmente, trattandosi di caratteristiche essenziali del rapporto in esame, come ad esempio l’obbligo di lealtà, di osservanza delle direttive del preponente e di esercizio coscienzioso dell’attività di agente.

Per quanto riguarda invece gli obblighi a carico del preponente, che peraltro possono essere esclusi contrattualmente essendo molto frequenti negli USA contratti nettamente a vantaggio del preponente, gli obblighi  più comuni sono i seguenti:

  • tenere indenne l’agente dalle pretese dei terzi;
  • rimborsare all’agente le spese e i pagamenti effettuati nell’ambito dell’esecuzione dei singoli affari;
  • scegliere scrupolosamente il proprio agente, informarlo adeguatamente, dargli direttive precise e sorvegliarlo.

Salvo diverso accordo tra le parti, di regola la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto tra il preponente e il terzo. Se però l’agente è munito anche del potere di rappresentanza, allora la provvigione diventa esigibile nel momento in cui viene concluso il contratto.

Le parti decidono liberamente se concludere il contratto di agenzia per un tempo determinato o indeterminato. Anche su questo aspetto non esiste negli USA alcuna disciplina legale.

Pertanto è necessario disciplinare dettagliatamente nel contratto individuale di agenzia i termini di preavviso da osservare o la necessità di un motivo di recesso come presupposto per un recesso valido. In particolare è opportuno stabilire con precisione le circostanze in presenza delle quali un contraente è autorizzato a recedere dal contratto, nonché i relativi presupposti formali di recesso, come ad esempio la forma scritta o l’osservanza di un termine di preavviso.

Tipiche circostanze che autorizzano un recesso dal rapporto di agenzia sono ad esempio l’insolvenza, l’incapacità di agire o la morte di uno dei contraenti, la violazione della clausola di esclusiva o di non concorrenza da parte dell’agente di commercio, il mancato pagamento della provvigione da parte del preponente entro 30 giorni dall’esigibilità, la violazione da parte dell’agente del divieto di incasso o la violazione del diritto alla zona dell’agente.

Negli USA non esistono norme di legge in merito alle conseguenze dello scioglimento del contratto, per cui dipende esclusivamente dall’accordo tra le parti se la cessazione del contratto comporta o meno per l’agente il diritto ad ottenere un indennizzo e/o un risarcimento.

In genere nei contratti di agenzia statunitensi è raro trovare una clausola contrattuale che prevede il pagamento di un indennizzo e/o di un risarcimento a favore dell’agente in caso di scioglimento di un contratto di agenzia.

Di solito al momento della cessazione di un rapporto di agenzia l’agente riceve le provvigioni ancora pendenti ed eventualmente i rimborsi spese per i contratti conclusi dal preponente dopo la risoluzione del contratto, a condizione che l’agente abbia partecipato in maniera determinante all’intermediazione di tali contratti.

Se le parti hanno stabilito anche un divieto di concorrenza post-contrattuale può sorgere il diritto dell’agente al pagamento della relativa indennità.

La liceità dei divieti di concorrenza post-contrattuale viene valutata con molta diffidenza dai tribunali statunitensi. Peraltro in caso di controversia si dovrà tener conto che i tribunali statunitensi danno la precedenza alla concorrenza e quindi non accettano in nessun caso clausole sulla concorrenza di lunga durata. In proposito occorre altresì considerare che i tribunali dei singoli Stati americani, specie in merito alla durata della clausola sulla concorrenza, hanno trovato soluzioni molto diverse.

Le parti possono pattuire liberamente una clausola sulla competenza giurisdizionale o devolvere la controversia ad un arbitro e/o possono liberamente determinare il diritto applicabile.

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5. Il contratto di agenzia in Svizzera

Il contratto di agenzia in Svizzera è regolato dagli articoli 418 e seguenti del diritto svizzero delle obbligazioni.

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

E’ possibile pattuire l’esclusiva per una determinata zona, per un determinato prodotto o per una determinata clientela.

Oltre ai contratti di agenzia relativi all’intera Svizzera, sono frequenti anche contratti di agenzia relativi a specifici cantoni.

Secondo il diritto svizzero l’agente di commercio può operare per uno o più preponenti. Tuttavia se l’agente opera per una sola preponente, allora esso viene equiparato ad un lavoratore subordinato, con la conseguenza che la preponente è obbligata a pagare integralmente i contributi previdenziali a favore dell’agente.

In linea generale in Svizzera non è prevista alcuna forma particolare per il contratto di agenzia.

La forma scritta è però obbligatoria se l’agente agisce solo nello svolgimento di un secondo lavoro e devono essere derogate le norme speciali che valgono in tali casi, nonché per le clausole sul diritto di esclusiva, per l’esclusione della provvigione per affari che sono venuti in essere senza il contributo dell’agente con contraenti con i quali però egli aveva già in precedenza agevolato affari dello stesso tipo, per discostarsi dalle previsioni di legge relative all’esigibilità della provvigione al momento della conclusione del contratto, per l’abbreviazione del termini minimi di preavviso di recesso per il primo anno di contratto, per la clausola che prevede che la provvigione diviene esigibile solo dopo la cessazione del contratto per quegli affari che devono essere adempiuti dopo la risoluzione del rapporto di agenzia, per la rinuncia dell’agente all’esclusiva.

In Svizzera non servono particolari requisiti per esercitare l’attività di agente di commercio, ma è necessaria l’iscrizione nel registro di commercio.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

I contratti a tempo determinato cessano alla loro naturale scadenza se le parti non hanno espressamente pattuito la possibilità di recesso.

Inoltre, se non è stato previsto nulla al riguardo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di un anno.

Per la cessazione di un contratto a tempo indeterminato, invece, si deve osservare un termine di preavviso che, per il primo anno, si conclude alla fine del mese successivo alla comunicazione di recesso.

Le parti possono stabilire nel contratto termini di preavviso diversi, che però devono essere uguali sia per l’agente sia per la preponente.

La legge svizzera ammette il recesso per giusta causa del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • l’inattività dell’agente;
  • la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;
  • l’errato calcolo delle provvigioni da parte della preponente;
  • l’illegittimo trattenimento delle provvigioni da parte della preponente;
  • il fallimento della preponente.

Al momento della cessazione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto ad un adeguato indennizzo se lo stesso con la sua attività ha sensibilmente ampliato la clientela della preponente oppure quest’ultima, dopo la cessazione del rapporto, riceve sensibili vantaggi dalla clientela in precedenza acquisita dall’agente.

Tale indennizzo ammonta al massimo al guadagno annuale netto dell’agente, che viene calcolato sulla base della media degli ultimi cinque anni o della durata del contratto se essa è inferiore ai cinque anni.

Ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto all’agente devono essere però detratti dalla provvigione annuale tutti i costi sostenuti dall’agente per l’esercizio della sua attività, indipendentemente dalla circostanza che la preponente li dovesse o meno rimborsare.

L’agente non ha diritto ad alcun indennizzo qualora sia lui a recedere dal contratto oppure in caso di recesso per giusta causa intimato dalla preponente.

Il diritto dell’agente a percepire un indennizzo al momento della cessazione del rapporto viene meno anche quando il pagamento di tale indennizzo sarebbe iniquo: ciò sussiste ad esempio quando il vantaggio che si riflette sulla preponente dopo la cessazione del contratto è già stato compensato durante il rapporto tramite la corresponsione di una provvigione particolarmente alta per quel tipo di settore.

In caso di recesso per giusta causa da parte dell’agente o di recesso da parte della preponente senza giustificazioni, l’agente, in aggiunta all’indennizzo, può avere altresì diritto al risarcimento del danno.

In Svizzera le parti le parti possono inserire nel contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale, purché sia specificato l’ambito spaziale, oggettivo e temporale di tale divieto, nonché sia corrisposta all’agente, a tale titolo, un’apposita indennità distinta dall’indennizzo dovuto all’agente al momento della cessazione del rapporto.

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