Con la sentenza n. 5100 del 4 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui i fatti sui quali si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione.
Ai fine del rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 il contraddittorio sul contenuto dell’addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato con conseguente illegittimità della sanzione irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione quando il quadro di riferimento (del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell’episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all’azione del dipendente) sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa.
Nel caso di specie con la sentenza in commento il giudice adito, richiamato il suddetto principio, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore ricorrente, in quanto il fatto contestato, oltre a risultare di scarsa gravità all’esito dell’istruttoria e comunque tale da comportare una sanzione meramente conservativa, era stato modificato nella lettera di licenziamento nella quale, dopo aver ripreso quanto contenuto in quella di contestazione, era stato aggiunto un fatto nuovo e decisivo costituito dall’ulteriore addebito di un tentativo di furto di materiale aziendale.
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