Il contratto di distribuzione (detto anche contratto di concessione di vendita) rientra tra i c.d. “accordi verticali”.
Per “accordi verticali” si intendono gli accordi tra due o più imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.
Agli accordi verticali si applica il Regolamento UE n. 720/2022, entrato in vigore il 1° giugno 2022 e valido fino al 31 maggio 2034.
In base all’art. 5 del Regolamento UE n. 720/2022 – e come chiarito anche dalle Linee Guida di tale regolamento europeo – non è possibile inserire obblighi di non concorrenza a carico del distributore (o concessionario) dopo la scadenza del contratto, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
- l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato al punto vendita in cui il distributore (o concessionario) ha operato durante la vigenza del contratto;
- l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal produttore al distributore;
- l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale sia limitato a una durata massima di 1 anno.
In particolare, come precisato nelle Linee Guida al Regolamento UE n. 720/2022, il know-how in questione deve essere segreto, sostanziale, individuato e deve comprendere informazioni significative e utili al distributore per l’uso, la vendita o la rivendita dei beni o servizi oggetto del contratto di distribuzione.
© FTA avvocati. All Rights Reserved