Con sentenza n. 8964 del 31 marzo 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema dei termini di decadenza per impugnare il recesso della preponente, escludendo l’applicazione ai rapporti di agenzia del termine di decadenza fissato dal cosiddetto “Collegato lavoro”.
In particolare, in tale pronuncia la Cassazione ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, l’impugnazione del recesso della preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), del cosiddetto “Collegato lavoro” (legge n. 183 del 2010) per i seguenti motivi:
- l’art. 32 del “Collegato lavoro” è una norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., dato che il termine “committente”, presente nel suddetto art. 32 del Collegato Lavoro, esula dal rapporto di agenzia;
- l’art. 1751, V comma, cod. civ. prevede già a carico dell’agente una particolare ipotesi di decadenza, atteso che tale norma codicistica dispone espressamente che l’agente decade dal diritto all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. se, nel termine di un anno dalla cessazione del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
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