Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore il 15 agosto 2020, contiene novità normative in vari ambiti, tra cui in materia di licenziamenti (art. 14 Decreto Agosto).
Viene prorogato, ma con alcune modifiche, il divieto di licenziamento introdotto dal c.d. Cura Italia fino al 31 dicembre 2020 o all’eventuale precedente data di esaurimento del periodo di fruizione della cassa integrazione con causale COVID o di godimento della nuova decontribuzione introdotta dal Decreto Agosto.
Più precisamente, ai datori che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o del nuovo esonero contributivo è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, mentre quelle avviate al 23 febbraio 2020 rimangono sospese, salvo il caso del c.d. cambio appalto. Preclusa, ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni, anche la facoltà di licenziamento individuale per motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di occupati.
Tuttavia, sono state previste tre ipotesi escluse dal divieto:
- il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- la stipula di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro su base volontaria, con possibilità per il lavoratore di fruire della Naspi;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio di impresa ovvero ne sia disposta la cessazione.
Viene confermata la possibilità per i datori che, nel 2020, avessero intimato il licenziamento per motivo oggettivo di revocarlo in ogni momento, facendo però contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.
In proposito i primi commentatori osservano che il Decreto Agosto non chiarisce la situazione delle aziende che, da un lato, non abbiano necessità di accedere alle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori previste dall’art. 1 del Decreto Agosto e che, dall’altro, non siano beneficiarie del periodo di decontribuzione previsto dall’art. 3 del medesimo Decreto Agosto.
Al momento i primi commentatori della norma ritengono che per tali aziende i licenziamenti siano bloccati sino al 31 dicembre 2020, pur sollevando forti dubbi di incostituzionalità al riguardo. È auspicabile che sul punto venga fatta chiarezza in sede di conversione o quanto meno vengano emessi chiarimenti ministeriali.
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