Durata minima di un contratto di franchising
La legge 6 maggio 2004 n. 129 (c.d. legge sul franchising) fissa la durata minima di un contratto di franchising solo per i contratti a tempo determinato, senza nulla disporre invece in merito ai contratti a tempo indeterminato.
In particolare l’art. 3, comma 3, della legge 6 maggio 2004 n. 129 prevede che: “Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni”.
Ciò implica che i contratti di franchising a tempo determinato non potranno essere in assoluto di durata inferiore a tre anni, in quanto il legislatore ha fissato in tale durata minima il tempo sufficiente per il franchisee ad ammortizzare l’investimento economico inziale da lui effettuato.
Tuttavia, sebbene la norma in esame prescriva la durata minima solo per i contratti a tempo determinato, ciò non significa invece che non vi sia una durata minima anche per i contratti a tempo indeterminato, che deve essere ugualmente pari a tre anni in analogia a quanto previsto per i contratti a tempo determinato.
Infatti, nonostante la lacuna del legislatore sul punto, a tale soluzione si perviene in via interpretativa tenendo conto che in caso contrario:
- verrebbe meno la finalità dell’art. 3, comma 3, della legge sul franchsing che – come detto – mira a garantire al franchisee una durata minima del contratto sufficiente all’ammortamento dell’investimento economico effettuato;
- verrebbe facilmente eluso l’art. 3, comma 3, della legge sul franchising, stipulando dei contratti a tempo indeterminato e recedendo prima dei tre anni.
In altri termini, anche da un contratto di franchising a tempo indeterminato non è possibile recedere prima di tre anni dalla data di sottoscrizione, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1453 codice civile.
In conclusione nei contratti di franchising, a prescindere se siano a tempo determinato o indeterminato, sussiste una sorta di “patto di stabilità” di tre anni, in quanto tale arco temporale rappresenta per il legislatore la durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento economico effettuato dal franchisee.
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