Con la sentenza n. 8008 del 30 marzo 2018 la Cassazione si è pronunciata sul diritto di una società agente (nella specie una S.a.s.) ad ottenere l’indennità di fine rapporto in caso di pensionamento del socio amministratore.
In particolare, con la suddetta sentenza la Suprema Corte ha negato il diritto di una società agente ad ottenere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. in caso di raggiungimento dell’età pensionabile da parte del socio amministratore, rilevando che:
- la società agente è un soggetto dotato di propria personalità giuridica ed è un autonomo centro di imputazione di interessi;
- il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del socio amministratore (nella specie socio accomandatario) è un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia, anche perché gli altri soci avrebbero potuto sostituirsi al socio pensionato nella carica di amministratore e legale rappresentante della società;
- nelle società di persone neppure il venir meno del socio amministratore (ad esempio per decesso) comporta l’impossibilità di prosecuzione dell’attività sociale e l’automatico scioglimento della società.
In buona sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il recesso da un contratto di agenzia effettuato da una società agente a causa del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del suo amministratore integra un fatto imputabile alla società agente, essendo dipesa la cessazione del contratto di agenzia da una scelta dei soci e, quindi, nessuna indennità di fine rapporto spetta in tal caso all’agente, il quale ha sciolto il contratto di agenzia di sua iniziativa.
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