In Corea del Sud la disciplina giuridica del contratto di agenzia è contenuta nella legge commerciale sudcoreana e precisamente negli articoli da 89 a 92-3.
Secondo il diritto sudcoreano l’agente può essere una persona fisica o una persona giuridica: in quest’ultimo caso non è necessario che l’agente persona giuridica abbia la propria sede legale all’interno del Paese.
Per esercitare l’attività di agente di commercio non occorre il possesso di determinate licenze, ma è sufficiente la registrazione presso gli uffici erariali se si svolge tale attività in forma individuale oppure l’iscrizione presso il registro delle imprese se l’attività agenziale viene svolta in forma societaria.
In Corea del Sud un contratto di agenzia può essere stipulato oralmente o per iscritto, posto che il diritto sudcoreano non impone per il contratto di agenzia alcun particolare requisito di forma. Tuttavia è sempre opportuno formalizzare per iscritto il contratto specie ai fini probatori.
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, non essendo prevista la possibilità di pattuire un periodo di prova.
In caso di recesso ordinario da un contratto a tempo indeterminato il diritto sudcoreano fissa in due mesi il termine di preavviso dovuto, a prescindere se a recedere sia l’agente o la preponente.
In presenza di un grave motivo è possibile recedere in tronco dal contratto di agenzia (a tempo determinato o indeterminato). La legge commerciale sudcoreana non indica però espressamente i gravi motivi che legittimano il recesso straordinario con effetto immediato.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza sudcoreana, affermando che integrano gli estremi dei gravi motivi che giustificano un recesso in tronco le seguenti ipotesi:
- violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva;
- violazione del rapporto di fiducia da parte dell’agente;
- atti di concorrenza illegittima posti in essere dall’agente;
- violazione del rapporto di fiducia da parte della preponente;
- fallimento della preponente;
- atti di concorrenza illegittima posti in essere dalla preponente.
In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
- durante il rapporto l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti;
- dopo la cessazione del rapporto la preponente ottiene delle entrate per effetto dell’attività promozionale svolta in precedenza dall’agente.
L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, l’indennità dovuta all’agente viene calcolata sul relativo periodo.
Tuttavia l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto se è a lui imputabile la cessazione del contratto di agenzia, come ad esempio quando il contratto cessa a seguito del recesso posto in essere dallo stesso agente.
Il diritto dell’agente a percepire l’indennità di fine rapporto si prescrive dopo sei mesi dalla cessazione del contratto.
In Corea del Sud è lecito pattuire un divieto di concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente, ma in tale situazione la legge commerciale sudcoreana non riconosce alcuna indennità a favore dell’agente e non fissa nemmeno una durata massima del divieto in questione, consentendo alle parti di stabilire liberamente tale durata.
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