Il contratto di agenzia in Portogallo è disciplinato dalla legge 178/86 del 3 luglio 1986 (“Regime Jurídico do Contrato de Agência ou de Representação Comercial” – RJCA), che poi è stata modificata e completata dalla legge 118/93 del 13 aprile 1993 (“Alterações ao Regime Jurídico do Contrato de Agência”), con cui è stata recepita nell’ordinamento portoghese la direttiva europea sugli agenti commerciali.

In Portogallo l’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

L’agente di commercio può operare indifferentemente per una o più preponenti, ma se opera per un’unica preponente la clausola di esclusiva deve risultare necessariamente per iscritto.

La legge portoghese non stabilisce alcuna forma particolare per il contratto di agenzia, ma in ogni momento ciascuna delle parti può pretendere dall’altra una stesura per iscritto dell’accordo. Ad ogni modo clausole particolari, come ad esempio quella sull’esclusiva, devono essere redatte per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di agenzia, se concluso per iscritto, deve essere registrato, così come tutte le sue modifiche e la sua cessazione.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

In caso di recesso da un contratto a tempo indeterminato il diritto portoghese prevede i seguenti termini minimi di preavviso:

  • un mese se il contratto di agenzia è durato fino ad un anno;
  • due mesi se il contratto di agenzia è durato fino a due anni;
  • tre mesi se il contratto di agenzia è durato da tre anni in poi.

Tuttavia le parti sono libere di fissare nel singolo contratto di agenzia termini di preavviso più lunghi rispetto a quelli sopra indicati, che, come detto, rappresentano i termini minimi di preavviso.

Se non vengono rispettati i termini minimi di preavviso la parte che li ha violati è tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte.

La legge portoghese ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione dell’obbligo di esclusiva;
  • violazione del divieto di incasso della provvigione da parte dell’agente;
  • mancato pagamento della provvigione da parte della preponente;
  • insolvenza/riduzione o cessazione della produzione da parte della preponente;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione del contratto per liquidazione di una persona giuridica.

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto a un’indennità di fine rapporto, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennità di fine rapporto corrisponde ad equità.

L’indennità di fine rapporto non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore a cinque anni, tale indennità viene calcolata sul relativo periodo.

Il diritto all’indennità di fine rapporto viene meno in caso di recesso da parte dell’agente o se lo stesso ha ceduto ad un terzo i suoi diritti ed i suoi obblighi derivanti dal contratto di agenzia ad un terzo.

Nel contratto di agenzia può essere pattuito un divieto di concorrenza post-contrattuale, la cui durata non può superare i due anni. La legge portoghese non stabilisce però l’ammontare dell’indennità dovuta all’agente in tal caso, lasciando alle parti la possibilità di determinare l’importo di tale indennità.

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