Recesso dell’agente per raggiungimento dell’età pensionabile e successiva ripresa dell’attività lavorativa da parte del medesimo agente

Con la sentenza 5/5/2016 il Tribunale di Ivrea si è pronunciato sul tema del mantenimento del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di recesso dell’agente per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco.

Tale sentenza trae origine dal ricorso presentato da una preponente che, dopo aver ricevuto il recesso di un proprio agente basato sul raggiungimento dell’età pensionabile, aveva corrisposto a quest’ultimo l’indennità di fine rapporto, ma, a distanza di pochi mesi, aveva poi scoperto che lo stesso agente aveva iniziato a collaborare con una società concorrente.

Pertanto la preponente aveva agito in giudizio per ottenere la restituzione dell’indennità di fine rapporto già corrisposta all’agente.

Il Giudice adito, considerando il conseguimento da parte dell’agente dell’età necessaria ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia Enasarco, che secondo l’art. 1751 c.c. e gli Accordi Economici Collettivi non priva l’agente del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di suo recesso basato su tale circostanza, ha ritenuto irrilevante il fatto che, a distanza di alcuni mesi dal proprio recesso, l’agente abbia intrapreso una nuova collaborazione con una società concorrente della ricorrente.

In buona sostanza, il Tribunale di Ivrea ha affermato che il recesso dell’agente per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco attribuisce di per sé al medesimo agente il diritto a percepire l’indennità di fine rapporto, in assenza di qualsivoglia norma ostativa che preclude il riconoscimento di tale diritto ove dovessero verificarsi dopo il recesso fatti sopravvenuti.

La ripresa lavorativa successiva al pensionamento dell’agente non è, dunque, secondo il Tribunale di Ivrea un fatto che fa venir meno il diritto acquisito alla pensione di vecchiaia Enasarco ed all’indennità di fine rapporto riconosciuta dagli Accordi Economici Collettivi.

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