Il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149, meglio noto come Decreto Ristori Bis, prevede tra l’altro misure riguardanti il lavoro.
Di seguito si sintetizzano le principali misure contenute nel c.d. Decreto Ristori Bis in materia di lavoro.
Sospensione del versamento dei contributi (art. 11)
La sospensione dei versamenti contributivi, già prevista dall’art. 13 Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), viene estesa anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori Bis, tra cui rientrano i seguenti settori: attività di trasporto terrestre diverse da taxi e NCC, trasporto passeggeri per vie d’acqua interne, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, musei e gestione di luoghi e monumenti storici, posti telefonici pubblici, lavanderie industriali, commercio di bomboniere e gestione di stazioni per autobus.
Tuttavia, la sospensione dei versamenti contributivi attiene i soli contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, con la conseguenza che tale sospensione non si applica ai premi INAIL.
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 è riconosciuta anche in favore dei datori di lavoro privati, che hanno unità produttiva o operativa nelle regioni c.d. “rosse”.
Il versamento dei contributi sospesi dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, l’Agenzia delle Entrate invierà all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro.
Misure di integrazione salariale (art. 12)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza sia per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, sia per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo di tali trattamenti di integrazione salariale, che si collocano tra il 1° settembre 2020 e il 30 settembre 2020.
I trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 12 Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ossia il 9 novembre 2020.
Congedo straordinario ai genitori per chiusura scuole secondarie di primo grado (art. 13)
Limitatamente alle regioni c.d. “rosse”, nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni di tali scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il congedo straordinario è previsto anche in favore dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 3 novembre 2020. In tali casi, alla retribuzione si sostituisce un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
Bonus baby-sitting nelle zone rosse (art. 14)
Per le sole zone caratterizzate da scenario di massima gravità e livello di rischio alto, a seguito della chiusura delle scuole secondarie di primo grado, è concesso uno o più bonus del valore complessivo di € 1.000, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il beneficio spetta ai genitori (anche affidatari) di alunni delle suddette scuole, lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nella sole ipotesi in cui la prestazione di lavoro non possa essere effettuata in modalità di lavoro agile.
La misura può essere fruita alternativamente da uno dei genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti per la sospensione o per la cessazione dell’attività lavorativa ovvero altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La fruizione del bonus avviene attraverso la piattaforma INPS del Libretto di Famiglia e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.
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