Superamento del periodo di comporto e successiva aspettativa
Con la sentenza del 30 novembre 2018 la Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di recedere da un rapporto di lavoro una volta esaurita l’aspettativa richiesta da un dipendente dopo essersi assentato per un periodo eccedente il periodo di comporto.
Come noto, il periodo di comporto è quel periodo massimo di malattia previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, durante il quale datore di lavoro non può validamente esercitare il suo diritto di recedere dal contratto. Una volta superato tale periodo, il lavoratore perde il proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha seguito l’orientamento della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che con la sentenza 20 settembre 2016 n. 18420 aveva stabilito quanto segue:
- nel caso di concessione, al compimento del periodo di comporto, di un periodo di aspettativa, seppure inferiore al massimo di cui il lavoratore possa usufruire per legge, è legittima l’intimazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- la normativa si limita a fissare un limite massimo alla durata dell’aspettativa, ma lascia intatta sia la facoltà del lavoratore di richiedere un periodo inferiore, sia la potestà datoriale di recedere dal rapporto una volta che il periodo di aspettativa concretamente concesso sia spirato.
Pertanto con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Milano ha precisato che:
- documentando il perdurare dello stato di malattia, il lavoratore che ha superato il periodo di comporto può richiedere al termine di tale periodo ed al suo rientro in servizio, la fruizione di un periodo di aspettativa anche in misura inferiore a quella prevista dalla normativa di riferimento;
- una volta esaurita tale aspettativa, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore.
© FTA avvocati. All Rights Reserved