Il 23 giugno 2016 si è svolto il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, meglio noto come referendum sulla “Brexit”, che si è concluso con un voto favorevole all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
In pratica per gli Stati dell’Unione Europea il Regno Unito diventerà un partner “extracomunitario”, il che implicherà, tra l’altro, anche la rinegoziazione dei vari contratti di agenzia e di distribuzione che le imprese italiane hanno, rispettivamente, con gli agenti e con i distributori del Regno Unito.
Per l’uscita formale del Regno Unito dall’Unione Europea ci vorranno due anni, ma non si conoscono ancora le modalità con cui il Regno Unito attuerà la sua uscita e, quindi, al momento non è possibile esprimersi con certezza su quali saranno gli effetti della Brexit sui contratti in essere con gli agenti e con i distributori del Regno Unito.
Tuttavia, in questa prima fase, è opportuno che le imprese italiane tengano in considerazione le seguenti indicazioni di carattere generale.
- A) È importante verificare la giurisdizione applicabile ai contratti in essere con gli agenti e con i distributori del Regno Unito, in quanto:
- se i contratti attualmente in essere con gli agenti del Regno Unito non prevedono nulla relativamente alla giurisdizione, allora, secondo le norme internazionali, il giudice competente sarà quello del Regno Unito, qualora l’agente svolga la sua prestazione in tale Stato;
- se i contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito non prevedono nulla relativamente alla giurisdizione, allora, secondo le norme internazionali, il giudice competente sarà quello del Regno Unito, qualora la distribuzione avvenga in tale Stato.
- B) È essenziale verificare la legge applicabile ai contratti in essere con gli agenti e con i distributori del Regno Unito, in quanto:
- se i contratti attualmente in essere con gli agenti del Regno Unito non prevedono nulla relativamente alla legge applicabile, allora, secondo le norme internazionali, la legge applicabile sarà quella del Regno Unito, qualora l’agente abbia la sua residenza abituale in tale Stato;
- se i contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito non prevedono nulla relativamente alla legge applicabile, allora, secondo le norme internazionali, la legge applicabile sarà quella del Regno Unito, dovendosi applicare la legge del paese di residenza del distributore.
- C) È fondamentale tenere presente che la Direttiva CEE 653 del 18 dicembre 1986 riguardante gli agenti di commercio è applicabile solo se l’agente svolge la sua attività in un Paese UE, con la conseguenza che, a seguito della Brexit, tale direttiva in teoria non sarà più applicabile agli agenti operanti nel Regno Unito.
- D) È importante considerare che nel Regno Unito il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto è disciplinato dal Commercial Agent Regulations n. 3053/1993, che è la legge con cui è stata data attuazione in tale paese alla Direttiva CEE 653 del 18 dicembre 1986. A seguito della Brexit, tale legge continuerà ad essere valida, finché il Regno Unito non deciderà se modificarla o meno.
- E) È essenziale tener conto che, ai fini della quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente alla cessazione del rapporto, il Commercial Agent Regulations n. 3053/1993 rimette alle parti la possibilità di scegliere tra un’indennità di clientela, limitata ad un massimo di un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque, dovuta se e nella misura in cui l’agente abbia sviluppato una clientela da cui il preponente possa trarre vantaggio (c.d. modello tedesco) oppure una riparazione del pregiudizio, senza un limite massimo, che viene normalmente calcolata intorno ai due anni di provvigioni (c.d. modello francese). In mancanza di scelta delle parti, secondo il Commercial Agent Regulations n. 3053/1993, si applica il c.d. modello francese.
- F) È fondamentale considerare che nel Regno Unito, così come in Italia, il contratto di distribuzione non è regolato dalla legge. In caso di cessazione di un contratto di distribuzione nel Regno Unito, al pari dell’Italia, non è previsto in favore del distributore il riconoscimento di un’indennità di fine rapporto.
- G) È importante tener presente che se ai contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito si applica la legge italiana, allora, secondo la giurisprudenza italiana, il distributore che ha acquistato merce con segni distintivi del concedente ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla data di cessazione del rapporto, qualora il contratto di distribuzione non regolamenti le modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino rimaste invendute a tale data e, in particolare, non preveda un obbligo di riacquisto dei beni da parte del concedente, né la facoltà di smaltirli da parte del distributore.
In conclusione, negoziare, redigere e concludere contratti con agenti e distributori del Regno Unito dopo la Brexit richiederà maggiori attenzioni e comporterà problematiche più complesse rispetto a quelle relative ai contratti con agenti e distributori di paesi dell’Unione Europea, per cui sarà necessario affidarsi ad un esperto di contrattualistica internazionale, che valuti attentamente le circostanze specifiche del singolo contratto.
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