Area manager e art. 1751 codice civile
Con la sentenza n. 25740 del 15 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che relativamente all’incarico accessorio di area manager l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 del codice civile.
In particolare nella suddetta sentenza la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, è necessario che l’agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti oppure abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall’ambito di applicazione di tale norma l’attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest’ultima attività si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l’indennità di fine rapporto è specificamente finalizzata a premiare.
In altri termini, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha precisato che:
- l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 del codice civile ha come scopo quello di premiare l’attività dell’agente direttamente rivolta alla promozione della clientela (da intendersi sia come reperimento di nuovi clienti, sia come allargamento della base degli affari con i clienti già acquisiti) e non anche quella di coordinamento e/o reclutamento di altri agenti;
- diversamente, la preponente sarebbe tenuta ad un duplice pagamento dell’indennità di fine rapporto sia in favore del singolo agente che ha effettivamente concluso l’affare sia in favore dell’area manager, in contrasto con il canone di equità previsto dall’art. 1751 del codice civile.
La pronuncia in commento rappresenta ad oggi una sentenza isolata, che è destinata a far discutere e ad avere importanti effetti pratici specialmente nelle reti vendita in cui è presente la figura dell’agente-area manager.
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