Con la sentenza n. 3165 del 5 settembre 2025 il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito un tema centrale nei rapporti di distribuzione e cioè quando il produttore può vendere direttamente ai clienti del proprio distributore senza commettere concorrenza sleale.
Il caso da cui trae origine tale sentenza riguardava un distributore storico di prodotti alimentari, che lamentava la violazione di un presunto accordo di esclusiva territoriale sostenendo che il produttore avesse agito slealmente rifornendo direttamente un suo cliente. Tuttavia, tale cliente aveva scelto autonomamente di cambiare fornitore per ottenere prezzi più convenienti.
Con la sentenza in esame il Tribunale ha stabilito che:
- il diritto di esclusiva non è un elemento naturale del contratto di distribuzione, ma richiede una specifica ed espressa pattuizione contrattuale;
- il diritto di esclusiva non può essere desunto dalla sola continuità del rapporto di fornitura, anche se protratto nel tempo;
- in mancanza di un patto di esclusiva il produttore è legittimato a rifornire direttamente i clienti del distributore, senza incorrere in responsabilità contrattuale.
- non sussiste concorrenza sleale da parte del produttore quando il cliente abbia autonomamente scelto di approvvigionarsi direttamente dal produttore stesso per ottenere condizioni economiche più vantaggiose, evitando il ricarico applicato dal distributore;
- la mera perdita di clientela da parte del distributore non è sufficiente ad integrare gli estremi della concorrenza sleale imputabile al produttore, essendo necessario che il produttore medesimo ponga in essere condotte contrarie alla correttezza professionale, che siano concretamente lesive degli interessi del distributore.
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