Con la sentenza n. 1644 del 1° ottobre 2025 la Corte d’Appello di Bologna ha fornito un importante contributo interpretativo in materia di abuso di dipendenza economica nel contratto di distribuzione commerciale (o contratto di concessione di vendita), chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 9 della legge 192/1998.
La controversia da cui trae origine la suddetta sentenza riguardava un contratto di distribuzione commerciale tra una società produttrice di software e un distributore in cui quest’ultimo lamentava la presenza di clausole vessatorie nel contratto e l’illegittimità della disdetta contrattuale ricevuta, sostenendo l’esistenza di un abuso di dipendenza economica.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna ha escluso la sussistenza dei presupposti di un abuso di dipendenza economica affermando che tale abuso si configura solo quando sussistono entrambi i seguenti elementi:
- dipendenza economica qualificata, e cioè un effettivo squilibrio che impedisca al soggetto debole di reperire alternative sul mercato, anche per effetto degli investimenti specificamente dedicati al rapporto;
- condotta abusiva intenzionale, ossia una condotta caratterizzata da un uso distorto del potere contrattuale per fini estranei alla normale attività commerciale.
Inoltre, nel caso in questione la Corte adita ha pure escluso l’abusività di alcune clausole del contratto di distribuzione sottoposto al suo vaglio, tra cui:
- la clausola sugli obblighi di struttura adeguata, ritenendola funzionale a garantire una corretta distribuzione;
- la clausola sul subentro automatico nei contratti, considerandola coerente con la logica distributiva;
- la clausola sul patto di non concorrenza, reputandola giustificata da esigenze di sicurezza commerciale.
In buona sostanza, la sentenza in esame ha ribadito che non ogni situazione di dipendenza economica è vietata dalla legge, ma solo quella abusivamente sfruttata.
La decisione della Corte d’Appello di Bologna si inserisce, quindi, nel solco di un orientamento volto a bilanciare la tutela del contraente debole con la libertà di iniziativa economica, richiedendo una prova concreta dell’abuso.
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