Modificato dall’1 aprile 2017 l’A.E.C. settore commercio 16 febbraio 2016
Il 29 marzo 2017 è stato sottoscritto un accordo con cui sono state introdotte alcune modifiche all’A.E.C. settore commercio del 16 febbraio 2009, che rimane tuttora vigente.
Tali modifiche, in vigore dall’1 aprile 2017, riguardano:
1) Indennità suppletiva di clientela
È stato modificato l’art. 13, paragrafo II, terzo capoverso dell’A.E.C. settore commercio del 16 febbraio 2009 prevedendo che l’indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta, ferme restando le condizioni previste, anche in caso di dimissioni dell’agente dovute a “conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS ”.
2) Commissione paritetica
È stata costituita una Commissione Paritetica per effettuare un percorso di analisi approfondimento sugli specifici ambiti di operatività del mercato dell’intermediazione commerciale e per approfondire tematiche specifiche come la formazione professionale degli agenti di commercio. Tale Commissione terminerà i propri lavori il 31 ottobre 2018.
3) Procedure per il rinnovo
È stato convenuto che le procedure del rinnovo del vigente A.E.C. settore commercio del 16 febbraio 2009 si avvieranno solo dopo che la Commissione Paritetica avrà terminato i suoi lavori e quindi successivamente al 31 ottobre 2018.
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