Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina dell’indennità di fine rapporto per gli agenti che operano in forma di società di persone, e cioè le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).

In particolare, il nuovo AEC commercio ha stabilito che, qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta alla società nelle seguenti ipotesi:

  • scioglimento della società per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci;
  • invalidità permanente totale di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • decesso di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi.

 

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