Categoria: Il contratto di agenzia in Italia Pagina 1 di 12

111. Nuovo AEC commercio 2025 e variazioni unilaterali

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina delle variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto di agenzia, che sono la zona, i prodotti, i clienti e la misura delle provvigioni.

Rispetto alla precedente disciplina delle variazioni unilaterali prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 3 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

Sono state modificate le soglie delle variazioni di “media entità” e di quelle di “sensibile entità”, essendo stata abbassata dal 20% al 15% la soglia delle variazioni unilaterali di “sensibile entità”.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, si considereranno di:

  • “lieve entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra 0 e il 5% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “media entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “sensibile entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione superiore al 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Nei casi di variazioni di lieve entità la preponente è tenuta comunque ad inviare all’agente una preventiva comunicazione scritta.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” la preponente deve inserire nella comunicazione scritta da inviare all’agente l’entità economica della modifica che intende adottare.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” qualora l’agente (sia plurimandatario, sia monomandatario) comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della preponente, di non accettare la variazione, la comunicazione della preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della stessa preponente.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” l’agente monomandatario ha anche l’ulteriore possibilità di accettare la variazione unilaterale di “media entità” o di “sensibile entità” continuando però ad operare come agente plurimandatario.

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110. Nuovo AEC commercio 2025 e contratto a tempo determinato

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Una delle principali novità dell’AEC commercio 2025 riguarda la nuova disciplina del contratto di agenzia a tempo determinato.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina del contratto a tempo determinato prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 2 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le seguenti novità:

  • il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato non più di 2 volte consecutivamente, previo consenso dell’agente espresso in forma scritta;
  • ove il termine non risulti per iscritto, il rapporto di agenzia si considera a tempo indeterminato;
  • l’indennità di fine rapporto dovrà essere calcolata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte all’agente nel corso della complessiva durata del rapporto.

 

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109. Nuovo AEC commercio 2025 e provvigioni sulle vendite online

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, una delle principali novità dell’AEC commercio 2025 consiste nel riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online.

In particolare, nel nuovo AEC commercio 2025 è stabilito che:

  • è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 1, lettera c dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riconoscerà all’agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o di servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all’agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025).

In buona sostanza, secondo il nuovo AEC commercio 2025 nel caso in cui il contratto di agenzia prevede in favore dell’agente l’esclusiva di zona, tale agente avrà diritto alle provvigioni anche sulle vendite online effettuate dalla preponente, tramite il suo sito e-commerce, ai consumatori.

Tenuto conto dei principi generali in materia di agenzia, in base ai quali l’esclusiva di zona deve intendersi con riferimento ad una determinata categoria di clientela, si ritiene che sostanzialmente la novità in esame introdotta dal nuovo AEC commercio 2025 si dovrebbe applicare unicamente agli agenti, che hanno nel loro contratto l’esclusiva di zona e che operano nel settore c.d. “B2C”, ossia che nel loro contratto di agenzia hanno come clienti i consumatori.

 

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108. Obiettivi di vendita e clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 541 del 6 maggio 2025 il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciato sulla questione della validità di una clausola risolutiva espressa in un contratto di agenzia.

In particolare, il caso da cui trae origine la suddetta sentenza riguardava un agente di commercio che aveva contestato il recesso in tronco della preponente basato su una clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenza secondo cui «In relazione alla potenzialità di mercato, la Società considera come quota minima per la Vostra Zona una vendita media mensile per la linea Prodotti “Oil” a marchio pari a 5000 UVR/mese. Il mancato raggiungimento del livello di vendite così stabilito per la Linea Prodotti “OIL” autorizzerà la nostra Società a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto».

Il Tribunale di Bologna, dopo aver ribadito che è lecito prevedere all’interno di un contratto di agenzia una clausola risolutiva espressa con esonero in tale ipotesi di ogni valutazione da parte del giudice circa la rilevanza dell’inadempimento, ha dichiarato la nullità della clausola risolutiva espressa per indeterminatezza, in quanto:

  • la clausola faceva riferimento a una “media mensile” senza specificare il periodo temporale di riferimento per il calcolo;
  • non era possibile colmare questa lacuna attraverso l’interpretazione analogica con altre clausole del contratto relative a istituti premiali.

In buona sostanza, la sentenza è particolarmente rilevante per i seguenti motivi:

  • ribadisce la possibilità di inserire clausole risolutive espresse nei contratti di agenzia;
  • sottolinea però la necessità che tali clausole siano determinate in tutti i loro elementi;
  • chiarisce che l’interpretazione analogica non può essere utilizzata per colmare lacune di contenuto di una clausola risolutiva espressa, che è una clausola che comporta conseguenze gravose per l’agente privando l’agente del diritto di ottenere il preavviso e l’indennità di fine rapporto.

 

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107. Cambio di proprietà o di gestione nell’agenzia

Con sentenza n. 471 dell’11 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata sulla legittimità del recesso in tronco da un contratto di agenzia in caso di cambiamento della proprietà o della gestione di una società di agenzia.

Nel caso di specie il cambiamento di gestione della società di agenzia è consistito nel trasferimento a Singapore del legale rappresentante di tale società e nell’affidamento a Tizio della gestione completa della stessa società.

Con tale provvedimento la Corte territoriale adita ha in proposito stabilito che:

  • è legittimo il recesso in tronco da un contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa in base alla quale la preponente può risolvere immediatamente il contratto qualora si fosse verificato “qualsiasi cambiamento significativo nella struttura legale o nella gestione dell’agente” nonché in caso di “qualsiasi cambiamento nella proprietà dell’agenzia”;
  • il breve lasso temporale intercorrente tra la conoscenza ufficiale da parte della preponente del mutamento dell’assetto gestionale e l’invio della comunicazione di risoluzione in tronco impedisce di ingenerare nella società agente qualsiasi affidamento circa la prosecuzione del rapporto di agenzia anche attraverso un tacito consenso rispetto al nuovo assetto gestionale della società di agenzia;
  • la circostanza del trasferimento a Singapore del legale rappresentante della società di agenzia è di assoluto rilievo ai fini del caso in questione soprattutto con riferimento alla verosimiglianza della delega a Tizio della completa gestione di fatto della società di agenzia.

 

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106. La prova del diritto alla provvigione

Con ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prova del diritto alla provvigione.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

  • la prova del diritto alla provvigione incombe sull’agente, il quale deve dimostrare la conclusione degli affari, la trasmissione degli stessi e la mancata esecuzione per fatto imputabile alla preponente;
  • le richieste di esibizione documentale e le prove orali devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate, pena la loro inammissibilità e il rigetto delle istanze istruttorie per carattere esplorativo.

In buona sostanza, con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che, in una causa in cui l’agente richiede in giudizio il pagamento delle provvigioni, l’agente deve non solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto indicando in maniera specifica gli affari che si assume aver procurato, ma l’agente deve anche assolvere l’onere di provare gli affari da lui conclusi, non essendo a tal fine sufficiente richiedere l’esibizione delle scritture contabili della preponente, in quanto di per sé tale richiesta ha carattere esplorativo.

 

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105. Il procacciamento d’affari

Con ordinanza n. 1263 del 19 gennaio 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul procacciamento d’affari.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

  • il rapporto del procacciatore d’affari si concreta nella limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie gli ordini dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni;
  • la prestazione del procacciatore d’affari è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa e ha durata limitata nel tempo;
  • il rapporto di procacciamento d’affari è episodico ovvero limitato a singoli affari determinati ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini.

 

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104. L’invio della fattura non è sufficiente a interrompere la prescrizione delle provvigioni

Con sentenza n. 2 del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Lanciano – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni e sulla idoneità dell’invio della fattura a interrompere tale prescrizione.

In particolare, il Tribunale adito ha stabilito che:

  • il pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
  • ai fini dell’interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora;
  • l’invio della fattura commerciale alla preponente non è idoneo a costituire in mora la preponente e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta dell’agente con cui avvisa espressamente la preponente che se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, la preponente dovrà ritenersi costituita in mora.

In buona sostanza, la sentenza in commento ha statuito che l’invio della fattura relativa alle provvigioni non è di per sé sufficiente a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, laddove l’agente si limiti ad inviare tale fattura alla preponete senza anche inviare insieme alla fattura una richiesta scritta con cui manifesta in maniera espressa e inequivocabile la sua volontà di costituire in mora la preponente in caso di mancato pagamento della fattura.

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103. Le indennità derivanti dallo scioglimento del contratto di agenzia

Con sentenza n. 944 del 3 dicembre 2024 il Tribunale di Parma – Sezione lavoro ha effettuato una sintetica ricostruzione del quadro normativo al cui interno deve essere inquadrato il tema delle indennità derivanti allo scioglimento del contratto di agenzia osservando quanto segue.

A tale riguardo, risulta agevole affermare l’esistenza di un modello a doppio binario costituito dalle indennità previste dall’art. 1751 codice civile e da quelle previste dagli accordi economici collettivi.

Le prime trovano, in effetti, la loro fonte regolatrice nell’art. 1751 codice civile e riguardano l’indennità di cessazione del rapporto introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della Direttiva europea 86/653.

Nel secondo gruppo, sono, invece, ricomprese tre tipologie di indennità previste dagli accordi economici collettivi, quali l’indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l’apposito fondo gestito da Enasarco), l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica.

Dovendo fare opera di sintesi, mentre la prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, per le altre due occorre distinguere: l’indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta quando il contratto si scioglie ad iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla preponente, mentre quella meritocratica (IM), aggiuntiva alle precedenti, spetta all’agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l’importo complessivo del FIRR e della indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l’indennità di fonte legale e l’agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Può, dunque, affermarsi che tale indennità condivide, in parte, i presupposti dell’indennità suppletiva e di quella di cui all’art. 1751 codice civile.

Orbene, come noto, ai sensi dell’art. 1751 codice civile la preponente è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

L’art. 1751 codice civile è, pertanto, chiaro nella sua volontà di premiare, con l’attribuzione della indennità, l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e, così, meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente.

Di conseguenza, non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, posto che occorre anche il verificarsi della seconda condizione, ossia che, pure all’esito della cessazione del rapporto con l’agente, la preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi.

Peraltro, ai fini dell’art. 1751 codice civile non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all’agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all’indennità, configurabile, invece, soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni.

 

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102. La prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza di rapporto

Con sentenza n. 28172 del 31 ottobre 2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema del decorso del termine di prescrizione quinquennale delle provvigioni.

In particolare, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi durante il decorso del rapporto di lavoro si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente e non è quindi applicabile alle provvigioni spettanti all’agente.

In pratica, diversamente dai lavoratori dipendenti che godono della speciale garanzia derivante dall’art. 36 della Costituzione, per quanto riguarda gli agenti di commercio la prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza del rapporto di agenzia e non dalla data di cessazione di tale rapporto.

 

 

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