Con il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Governo ha introdotto delle modifiche al decreto legislativo n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il Governo ha rafforzato il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), prevedendo una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, riguardo: (i) il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali; (ii) il quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un’ottica di genere; (iii) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività.

L’attività di vigilanza, finora svolta dalle ASL, viene affidata anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a cui in precedenza era stata assegnata essenzialmente quella nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.

Per rendere la vigilanza più incisiva viene favorito un maggior coordinamento di ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’attività svolta a livello provinciale.

Inoltre il Governo ha sostituito la norma del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che regola il potere di sospensione per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, attribuendolo pure agli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che possono disporre la sospensione dell’attività quando riscontrano “che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”, anch’esso sostituito con la previsione per la prima volta degli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca della sospensione inflitta.

Infine, il Governo ha introdotto modifiche alla norma del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che disciplina i compiti degli organismi paritetici e alle notifiche preliminari richieste in presenza di cantieri temporanei e mobili, le quali verranno raccolte in un’apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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