Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di franchising

L’inserimento di un patto di non concorrenza post-contrattuale in un contratto di franchising è di per sé lecito.

Per la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale non è necessario il pagamento di un corrispettivo in favore del franchisee.

Secondo la giurisprudenza il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido se sussistono i seguenti requisiti:

  • deve essere specificatamente approvato per iscritto da parte del franchisee;
  • deve essere riferito a beni e servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto di franchising;
  • deve essere limitato al negozio in cui l’ex franchisee operava durante il periodo di vigenza del contratto di franchising;
  • deve essere indispensabile per la protezione del know-how trasferito dal franchisor al franchisee;
  • deve essere limitato al periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del contratto di franchising.

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