Il contratto di distribuzione in Svizzera

In Svizzera il contratto di distribuzione non è disciplinato né dal Codice Svizzero delle Obbligazioni, né da altre leggi di tale Paese.

A tale contratto si applicano analogicamente alcune norme del contratto di agenzia, che, invece, è espressamente disciplinato dall’art. 418 del Codice Svizzero delle Obbligazioni.

Stante l’analogia con il contratto di agenzia, secondo il diritto svizzero è possibile pattuire l’esclusiva in un contratto di distribuzione.

In particolare si ha un contratto di distribuzione in esclusiva se al distributore viene attribuito in esclusiva un determinato territorio oppure un determinato canale di vendita.

Sempre in analogia al contratto di agenzia, a seguito della decisione del 22 maggio 2008 del Tribunale Federale Svizzero, i giudici svizzeri hanno dichiarato applicabile l’indennità di fine rapporto prevista in favore degli agenti di commercio dall’art. 418u del Codice Svizzero delle Obbligazioni anche in favore del distributore esclusivo.

Tuttavia, al fine del riconoscimento in favore del distributore esclusivo dell’indennità di fine rapporto, secondo la suddetta decisione del Tribunale Federale Svizzero, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

  • il distributore deve essere fortemente integrato nell’organizzazione del produttore con un’indipendenza economica limitata (indici di tale integrazione sono la previsione nel contratto di distribuzione dei seguenti obblighi: obbligo di rispettare i prezzi indicati dal produttore; obbligo di effettuare ricerche di mercato; obbligo di informare costantemente il produttore dell’andamento delle vendite; obbligo di dare al produttore l’elenco dei clienti);
  • il distributore deve aver considerevolmente aumentato il numero di clienti del produttore (oppure il distributore deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti);
  • il produttore deve continuare a trarre notevole profitto dall’attività del distributore anche dopo la cessazione del contratto;
  • il pagamento dell’indennità di fine rapporto deve apparire equo.

L’indennità di fine rapporto spettante, se del caso, al distributore esclusivo non può superare il guadagno netto del distributore, da calcolarsi in base alla media degli ultimi cinque anni oppure in base alla durata contrattuale effettiva se tale durata è inferiore ai cinque anni.

Inoltre, per quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza, si applicano le norme europee in materia di concorrenza o la Legge Federale Svizzera sui cartelli, a seconda degli stati coinvolti.

Di conseguenza, ad un contratto di distribuzione a cui è applicabile il diritto svizzero ma la cui esecuzione avviene in un paese dell’Unione Europea si applica la normativa europea in materia anticoncorrenziale ed in particolare si applicano gli accordi verticali in materia di distribuzione.

Viceversa, ad un contratto di distribuzione a cui è applicabile il diritto svizzero e la cui esecuzione avviene in Svizzera si applica la Legge Federale Svizzera sui cartelli.

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