Con la sentenza n. 23973 del 26 settembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contratto di subagenzia e sull’inquadramento giuridico della figura del subagente.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che:

  • il contratto di sub-agenzia consiste in una peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia, ad esclusione di quelle relative al potere rappresentativo del preponente (articolo 1745 cod. civ.);
  • il contratto di agenzia e di subagenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenzia con riguardo alla persona del preponente, posto che nel secondo caso è l’agente a ricoprire il ruolo di preponente nei rapporti con il subagente;
  • sussiste una tendenziale autonomia tra i due rapporti esistenti, da un lato, tra preponente e agente, e tra agente e subagente dall’altro;
  • il subagente è un ausiliario dell’agente, che non risponde del proprio operato al preponente, ma direttamente all’agente, operando sotto la responsabilità di quest’ultimo;
  • la figura del subagente non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma a tale figura si applicano le norme del contratto di agenzia, eccetto l’art. 1745 cod. civ.;
  • la responsabilità del preponente è esclusa per fatto illecito del subagente, posto che ciascun padrone o committente risponde, ai sensi degli articoli 2049 e 1228 cod. civ., dei fatti illeciti commessi soltanto dai loro collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa lo svolgimento dell’attività loro affidata.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Cassazione ha fatto il punto sul contratto di subagenzia e sulla figura del subagente, richiamando una serie di principi di diritto, che ormai rappresentano orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

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