La sospensione cautelare non va confusa con la sospensione disciplinare

Nella gestione del personale occorre tener presente la differenza tra la sospensione cautelare e la sospensione disciplinare, trattandosi di due misure diverse.

La sospensione cautelare è una misura provvisoria diretta a sospendere dal servizio il lavoratore contestualmente alla contestazione dei fatti e per tutta la durata del procedimento, con la conseguenza che:

  • la decisione di applicare tale misura va indicata nella lettera di contestazione disciplinare;
  • la misura provvisoria cessa nel momento in cui termina il procedimento disciplinare.

Il datore di lavoro può applicare la sanzione cautelare nel caso in cui sussistano “gravi motivi” e cioè quando, ad esempio, i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza in azienda del dipendente, in considerazione della gravità delle infrazioni disciplinari contestate e/o della necessità del datore di lavoro di accertare i fatti senza la presenza del lavoratore in azienda.

Di regola, la sospensione cautelare non comporta il venir meno della retribuzione, a meno che non sia espressamente prevista dal CCNL la facoltà di sospendere anche la retribuzione.

La sanzione disciplinare, invece, è una misura non provvisoria, che il datore di lavoro applica al termine del procedimento disciplinare e che consente la decurtazione della retribuzione per tutti i giorni di applicazione della sanzione stessa.

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