Tag: motivi recesso giusta causa

117. Recesso per giusta causa nel contratto di agenzia e onere della prova

Con sentenza n. 284 del 10 novembre 2025 il Tribunale di Como si è pronunciato in particolare sul tema dell’onere della prova in caso di recesso per giusta causa da un contratto di agenzia.

In particolare, nella sentenza in commento il Tribunale di Como ha stabilito che:

  • secondo la più recente giurisprudenza l’articolo 2119 codice civile, che prevede il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato, è applicabile per analogia anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di collaborazione con obbligo reciproco di lealtà tra le parti), per cui solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento della controparte di gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto) è consentito alla parte adempiente intimare il recesso per giusta causa con effetto immediato e quindi in tal caso non è dovuto al contraente inadempiente il termine di preavviso di cui all’art. 1750 codice civile;
  • in base agli articoli 2697 codice civile e 24 Costituzione nonché al principio di vicinanza della prova spetta a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sua sussistenza e quindi dello specifico fatto illecito o dell’inadempimento che integra la giusta causa;
  • tale principio dev’essere necessariamente conciliato con la regola dell’inversione dell’onere della prova stabilita in via generale dall’articolo 1218 codice civile, con la conseguenza che, se il recesso si basa su un inadempimento contrattuale dell’agente, l’onere della prova (dell’inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nell’allegazione e prova della fonte legale o negoziale dell’obbligazione che si assume inadempiuta grava sulla preponente;
  • spetta poi all’agente, asseritamente inadempiente, allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero altri fatti che rendano l’inadempimento non imputabile;
  • la mancanza dei presupposti richiesti per la giusta causa di recesso comporta la sua conversione in un recesso senza preavviso, che determina il ripristino del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

 

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101. La giusta causa di recesso per fatto imputabile all’agente

Con sentenza n. 16942 del 6 novembre 2024 il Tribunale di Roma si è pronunciato sul tema della giusta causa di recesso per fatto imputabile all’agente.

In particolare, nella suddetta pronuncia il Giudice adito ha affermato che:

  • l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
  • di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

In buona sostanza, il Tribunale di Roma – aderendo all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione – ha stabilito che nel rapporto di agenzia la fiducia assume un carattere più intenso in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività e, quindi, il venir meno di tale rapporto fiduciario per fatto imputabile all’agente è presupposto sufficiente ad integrare la giusta causa del recesso.

 

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36. Determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa

Con la sentenza del 14 febbraio 2019 la Corte di Appello di Brescia si è pronunciata sul tema della determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa.

In particolare, nella suddetta sentenza la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato la validità delle clausole che prevedono una tipizzazione delle ipotesi di recesso per giusta causa e cioè una predeterminazione nel contratto individuale di agenzia delle circostanze che integrano gli estremi della giusta causa.  

In buona sostanza, la Corte territoriale bresciana ha ritenuto lecita la determinazione contrattuale dei motivi di recesso per giusta causa.

La pronuncia in commento è destinata a far discutere, in quanto la tipizzazione dei motivi di recesso per giusta causa non solo consentirebbe alle parti di qualificare a priori come “giusta causa” anche situazioni che non integrano gli estremi di cui all’art. 2119 del codice civile, ma sostanzialmente rappresenterebbe un “doppione” dell’istituto della clausola risolutiva espressa.

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