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126. Il recesso anticipato dal contratto di agenzia a tempo determinato esclude il preavviso e impone la prova del danno

Con l’ordinanza n. 19996 del 15 giugno 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del contratto di agenzia a tempo determinato.

La vicenda alla base della pronuncia riguardava un agente monomandatario che aveva operato per anni sulla base di un contratto a tempo determinato, rinnovato automaticamente “di anno in anno salvo disdetta”. La preponente esercitava il recesso senza giusta causa prima della scadenza e l’agente chiedeva l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata su sei mesi.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha stabilito che:

  • l’art. 1750 codice civile non si applica al contratto a tempo determinato. La disciplina del preavviso è dettata solo per i contratti a tempo indeterminato;
  • la rinnovazione annuale, per quanto reiterata, non trasforma il rapporto in un unico contratto a tempo indeterminato;
  • la clausola di rinnovo automatico in un contratto di agenzia è legittima;
  • la normativa limitativa dei contratti a termine nel lavoro subordinato non opera nell’agenzia. Il rinnovo tacito “di anno in anno salvo disdetta” è pienamente valido;
  • se la preponente recede dal contratto prima della scadenza senza giusta causa, l’agente non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno. In tal caso, il danno va specificamente allegato e provato dall’agente, non essendo sufficiente invocare l’equità di cui all’art. 1226 codice civile, in assenza di puntuali indicazioni sui pregiudizi subiti.

In buona sostanza, secondo la Cassazione, l’agente che subisce il recesso anticipato da un contratto di agenzia a tempo determinato non può invocare l’indennità sostitutiva del preavviso, ma deve allegare e provare in modo specifico il danno subito, senza poter fare affidamento su una liquidazione equitativa automatica.

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60. Il recesso in pendenza di preavviso equivale a rinuncia

Con sentenza n. 23822 del 2 settembre 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è occupata del tema del recesso da un contratto di agenzia in pendenza del periodo di preavviso.

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che:

  • durante il periodo di preavviso il rapporto di agenzia è normalmente in essere, in base al principio di ultrattività di tale rapporto;
  • di conseguenza, in caso di recesso ordinario della preponente, nel periodo di preavviso l’agente è tenuto a svolgere la sua attività fino alla data di cessazione del periodo di preavviso;
  • laddove l’agente effettuasse un recesso per asserita giusta causa nel corso del periodo di preavviso e tale recesso fosse poi ritenuto infondato in sede giudiziaria, tale recesso dell’agente integrerebbe una rinuncia al residuo periodo di preavviso e determinerebbe l’anticipata risoluzione del rapporto di agenzia con l’effetto di escludere il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva per il preavviso residuo, essendo il preavviso posto nel suo interesse.

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