Con sentenza n. 23822 del 2 settembre 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è occupata del tema del recesso da un contratto di agenzia in pendenza del periodo di preavviso.

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che:

  • durante il periodo di preavviso il rapporto di agenzia è normalmente in essere, in base al principio di ultrattività di tale rapporto;
  • di conseguenza, in caso di recesso ordinario della preponente, nel periodo di preavviso l’agente è tenuto a svolgere la sua attività fino alla data di cessazione del periodo di preavviso;
  • laddove l’agente effettuasse un recesso per asserita giusta causa nel corso del periodo di preavviso e tale recesso fosse poi ritenuto infondato in sede giudiziaria, tale recesso dell’agente integrerebbe una rinuncia al residuo periodo di preavviso e determinerebbe l’anticipata risoluzione del rapporto di agenzia con l’effetto di escludere il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva per il preavviso residuo, essendo il preavviso posto nel suo interesse.

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