Con la sentenza n. 970 del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Milano ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dei contratti di distribuzione commerciale, offrendo indicazioni utili per imprese e distributori su chi può risolvere un contratto, quando scattano le clausole di risoluzione e come vanno considerati gli obiettivi di vendita.
Innanzitutto, il Tribunale adito ha confermato che quando un contratto di distribuzione viene ceduto a un nuovo soggetto solo il nuovo titolare può chiedere la risoluzione. Eventuali richieste del cedente, cioè di chi ha trasferito il contratto, non hanno alcun effetto. In pratica, insieme al contratto passano tutti i diritti e doveri, inclusa la possibilità di sciogliere il rapporto.
Inoltre, nella pronuncia in esame il Tribunale di Milano ha rilevato che le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica in caso di inadempimento valgono solo se gli inadempimenti sono chiaramente indicati nel contratto. Non basta lamentare violazioni generiche: la risoluzione scatta solo se la parte interessata comunica la volontà di avvalersi della clausola e l’inadempimento è uno di quelli previsti.
Nella sentenza in questione è stata respinta la tesi secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita possa da solo giustificare la chiusura del contratto. In proposito, il Tribunale di Milano ha osservato che i piani di vendita, se menzionati nel contratto ma non definiti come obbligazioni vincolanti, hanno un valore puramente indicativo o programmatico senza poter determinare la risoluzione automatica.
Infine, la decisione in esame sottolinea che le parti possono regolare liberamente gli effetti economici della risoluzione. Nel caso di specie, il contratto prevede un’indennità forfettaria pari al 25% del fatturato medio biennale, valida anche se la risoluzione deriva da un inadempimento del produttore. In questo modo, le parti possono modulare gli effetti economici della chiusura del rapporto, andando oltre le regole generali previste dalla legge.
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