Con la sentenza n. 464 del 14 novembre 2025 la Corte d’Appello di Torino ha statuito che il termine di decadenza dall’art. 1751 codice civile non si applica alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi.
La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava un agente del settore telefonia a cui la preponente, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, aveva negato il pagamento dell’indennità suppletiva di clientela sostenendo che l’agente sarebbe decaduto dal diritto ad ottenere tale indennità avendo fatto richiesta oltre un anno dalla cessazione del rapporto.
La Corte d’Appello di Torino, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha chiarito che il termine di decadenza di un anno riguarda solo l’indennità prevista dall’art. 1751 codice civile e non anche le indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi (c.d. A.E.C.), precisando che esistono due tipi diversi di indennità:
- l’indennità di cui all’articolo 1751 codice civile, che spetta solo se l’agente dimostra di aver portato nuovi clienti o di aver fatto crescere significativamente gli affari esistenti, e solo se l’azienda continua a trarne vantaggio anche dopo la fine del rapporto;
- l’indennità suppletiva di clientela di cui agli Accordi Economici Collettivi, che spetta automaticamente quando il rapporto finisce per volontà della preponente e non per colpa dell’agente, senza bisogno di dimostrare alcun risultato particolare.
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