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116. Contratto di agenzia: quando l’agente non ha diritto alle provvigioni

Con sentenza n. 434 del 17 settembre 2025 la Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema delle provvigioni indirette e delle differenze provvigionali richieste da un agente dopo la cessazione del rapporto.

Nel caso che ha dato origine alla suddetta sentenza l’agente aveva convenuto in giudizio la preponente per richiedere, tra l’altro, il pagamento delle provvigioni indirette per affari conclusi direttamente dalla preponente con un cliente specifico, oltre che il pagamento di differenze provvigionali per una presunta riduzione unilaterale in corso di rapporto delle aliquote provvigionali dal 5% al 3%.

Con la sentenza in esame la Corte adita ha rigettato entrambe le richieste dell’agente rilevando che:

  • senza esclusiva di zona, l’agente non ha diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente. Tale principio trova fondamento nell’art. 1748, comma 2, codice civile secondo cui: “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente”;
  • il silenzio prolungato dell’agente e i comportamenti dello stesso agente valgono come accettazione tacita delle modifiche unilaterali. In particolare, la Corte ha evidenziato che: (i) la prima contestazione dell’agente era pervenuta oltre 30 mesi dopo la modifica unilaterale dell’aliquota provvigionale, (ii) nel frattempo, l’agente aveva continuato ad emettere fatture per importi corrispondenti alle nuove aliquote provvigionali, (iii) il contratto di agenzia prevedeva che le contestazioni dovevano essere fatte per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto provvigionale.

 

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109. Nuovo AEC commercio 2025 e provvigioni sulle vendite online

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, una delle principali novità dell’AEC commercio 2025 consiste nel riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online.

In particolare, nel nuovo AEC commercio 2025 è stabilito che:

  • è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 1, lettera c dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025);
  • la preponente riconoscerà all’agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o di servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all’agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico (v. art. 5 dell’AEC commercio 2025).

In buona sostanza, secondo il nuovo AEC commercio 2025 nel caso in cui il contratto di agenzia prevede in favore dell’agente l’esclusiva di zona, tale agente avrà diritto alle provvigioni anche sulle vendite online effettuate dalla preponente, tramite il suo sito e-commerce, ai consumatori.

Tenuto conto dei principi generali in materia di agenzia, in base ai quali l’esclusiva di zona deve intendersi con riferimento ad una determinata categoria di clientela, si ritiene che sostanzialmente la novità in esame introdotta dal nuovo AEC commercio 2025 si dovrebbe applicare unicamente agli agenti, che hanno nel loro contratto l’esclusiva di zona e che operano nel settore c.d. “B2C”, ossia che nel loro contratto di agenzia hanno come clienti i consumatori.

 

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