Tag: clausola risolutiva espressa

107. Cambio di proprietà o di gestione nell’agenzia

Con sentenza n. 471 dell’11 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata sulla legittimità del recesso in tronco da un contratto di agenzia in caso di cambiamento della proprietà o della gestione di una società di agenzia.

Nel caso di specie il cambiamento di gestione della società di agenzia è consistito nel trasferimento a Singapore del legale rappresentante di tale società e nell’affidamento a Tizio della gestione completa della stessa società.

Con tale provvedimento la Corte territoriale adita ha in proposito stabilito che:

  • è legittimo il recesso in tronco da un contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa in base alla quale la preponente può risolvere immediatamente il contratto qualora si fosse verificato “qualsiasi cambiamento significativo nella struttura legale o nella gestione dell’agente” nonché in caso di “qualsiasi cambiamento nella proprietà dell’agenzia”;
  • il breve lasso temporale intercorrente tra la conoscenza ufficiale da parte della preponente del mutamento dell’assetto gestionale e l’invio della comunicazione di risoluzione in tronco impedisce di ingenerare nella società agente qualsiasi affidamento circa la prosecuzione del rapporto di agenzia anche attraverso un tacito consenso rispetto al nuovo assetto gestionale della società di agenzia;
  • la circostanza del trasferimento a Singapore del legale rappresentante della società di agenzia è di assoluto rilievo ai fini del caso in questione soprattutto con riferimento alla verosimiglianza della delega a Tizio della completa gestione di fatto della società di agenzia.

 

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54. Target di vendita e clausola risolutiva espressa

Con sentenza n. 142 del 7 aprile 2021 il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della cessazione con effetto immediato di un contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente del target di vendita prefissato.

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha ritenuto che:

  • è legittima la cessazione con effetto immediato effettuata dalla preponente, in applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia, avendo realizzato l’agente risultati di vendita molto al di sotto del target di vendita contrattualmente pattuito tra le parti;
  • nonostante negli anni precedenti la preponente non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa quando l’agente non aveva raggiunto i precedenti target di vendita, ad ogni modo il fatto che un determinato comportamento sia stato in precedenza tollerato non esclude la possibilità e la legittimità di ritenere, successivamente, tale comportamento, ripetuto nel tempo, intollerabile;
  • a prescindere dalla clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia oggetto di causa, l’inadempimento imputato all’agente consistente nel mancato raggiungimento del target di vendita integra di per sé gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., contestata dalla preponente nella medesima lettera di cessazione del contratto di agenzia;
  • il dato oggettivo dello scarso rendimento dell’agente evidenziato dal significativo scostamento dal target di vendita è causalmente ricollegabile al mancato svolgimento da parte dello stesso agente dell’attività promozionale con la dovuta diligenza e alla mancata visita periodica della clientela rientrante nella zona a lui attribuita.

La sentenza in commento è interessante, in quanto rientra tra le varie sentenze successive alla pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro 18 maggio 20111 n. 10934, in cui è stato stabilito che l’esigenza di un giudizio di gravità dell’inadempimento non sussiste nel caso della previsione di una clausola risolutiva per mancato raggiungimento di un target di vendita quando lo scostamento rispetto a tale target è stato molto significativo e quindi tale inadempimento integra di per sé gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2119 c.c.

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