Tag: AEC; contratto di agenzia

114. Nuovo AEC commercio 2025 e indennità meritocratica

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnalano alcune modifiche apportate alla disciplina dell’indennità meritocratica.

In particolare, il nuovo AEC commercio ha modificato i presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica e i criteri per la quantificazione di tale indennità.

Riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene precisato che i presupposti per ottenere tale indennità sono:

  • l’apporto di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti;
  • l’esistenza di sostanziali vantaggi, che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti, da intendersi come aumento del fatturato.

Riguardo ai criteri per la quantificazione dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene previsto che la quantificazione di tale indennità è pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile detratto quanto dovuto a titolo di FIRR e di indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente calcolata secondo le diverse ipotesi descritte nelle tabelle allegate al nuovo AEC commercio 2025.

 

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113. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovo diritto all’indennità per le società di persone

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina dell’indennità di fine rapporto per gli agenti che operano in forma di società di persone, e cioè le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).

In particolare, il nuovo AEC commercio ha stabilito che, qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta alla società nelle seguenti ipotesi:

  • scioglimento della società per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci;
  • invalidità permanente totale di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi;
  • decesso di taluni soci, che determina il venir meno della pluralità dei soci senza che tale pluralità sia ricostituita nel termine di 6 mesi.

 

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112. Nuovo AEC commercio 2025 e nuovi termini di preavviso per la preponente

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina sui termini di preavviso in caso di recesso della preponente.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente plurimandatario sono i seguenti:

  • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • quattro mesi dal quarto anno iniziato;
  • cinque mesi dal quinto anno iniziato;
  • sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente monomandatario sono invece i seguenti:

  • cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
  • sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
  • otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

In buona sostanza, rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, il nuovo AEC commercio 2025:

  • ha modificato i termini di preavviso dovuti all’agente monomandatario in caso di recesso su iniziativa della preponente;
  • ha fatto chiarezza su una questione dibattuta da tempo in materia di contratti di agenzia tra due tesi opposte basate su un conflitto normativo tra una norma di legge (e cioè l’art. 1750 codice civile) e una norma della contrattazione collettiva (e cioè l’art. 11 dell’AEC settore commercio 2009 e successive modifiche) su cui mancava un orientamento giurisprudenziale prevalente precisando che il calcolo del termine di preavviso va sempre fatto considerando l’anno iniziato e non l’anno “interamente lavorato”;
  • ha lasciato invariati i termini di preavviso dovuti alla preponente nel caso in cui il recesso viene effettuato su iniziativa dell’agente, che indipendentemente dalla durata del rapporto rimangono – rispettivamente – di tre mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente plurimandatario e di 5 mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente monomandatario.

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111. Nuovo AEC commercio 2025 e variazioni unilaterali

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina delle variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto di agenzia, che sono la zona, i prodotti, i clienti e la misura delle provvigioni.

Rispetto alla precedente disciplina delle variazioni unilaterali prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 3 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

Sono state modificate le soglie delle variazioni di “media entità” e di quelle di “sensibile entità”, essendo stata abbassata dal 20% al 15% la soglia delle variazioni unilaterali di “sensibile entità”.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, si considereranno di:

  • “lieve entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra 0 e il 5% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “media entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “sensibile entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione superiore al 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Nei casi di variazioni di lieve entità la preponente è tenuta comunque ad inviare all’agente una preventiva comunicazione scritta.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” la preponente deve inserire nella comunicazione scritta da inviare all’agente l’entità economica della modifica che intende adottare.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” qualora l’agente (sia plurimandatario, sia monomandatario) comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della preponente, di non accettare la variazione, la comunicazione della preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della stessa preponente.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” l’agente monomandatario ha anche l’ulteriore possibilità di accettare la variazione unilaterale di “media entità” o di “sensibile entità” continuando però ad operare come agente plurimandatario.

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