Con la sentenza n. 815 del 20 febbraio 2026 la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata sui presupposti per il riconoscimento delle provvigioni indirette nel contratto di agenzia.

La vicenda alla base della suddetta sentenza riguardava un agente di commercio che rivendicava provvigioni per affari conclusi direttamente dalla società preponente con il cliente “M.”, sostenendo che tali operazioni rientrassero nella propria zona di esclusiva. La domanda, quantificata in € 141.000,00 per il periodo 2000-2015, veniva respinta sia in primo grado che in appello.

Nella sentenza in esame la Corte d’Appello di Napoli ha stabilito che:

  • l’onere della prova grava sull’agente, non essendo sufficiente dimostrare che la preponente ha concluso affari direttamente;
  • per ottenere le provvigioni indirette l’agente deve dimostrare che (i) il cliente apparteneva alla zona assegnata all’agente, (ii) tale zona era riservata in esclusiva.

In buona sostanza, la sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le provvigioni indirette non sono automatiche, ma l’agente provare specificamente:

  • l’esistenza dell’esclusiva territoriale o di clientela;
  • l’appartenenza del cliente/affare alla zona riservata in esclusiva

 

© FTA avvocati. All Rights Reserved