Con l’ordinanza n. 21657 del 28 luglio 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato un principio di diritto importante per i contratti internazionali di agenzia: una clausola contrattuale che attribuisce la risoluzione delle controversie a un tribunale o arbitrato fuori dall’Unione europea è nulla se la controversia riguarda diritti indisponibili come il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto.

Tale ordinanza trae origine da una società di agenzia italiana che aveva citato in giudizio la società preponente americana dinanzi al Tribunale di Genova per ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile e di provvigioni.

La preponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di un arbitrato negli Stati Uniti, invocando una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato nel 2013 tra l’agente italiano e la società americana.

Con il provvedimento in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i diritti dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 codice civile sono diritti indisponibili, tutelati da normativa di derivazione comunitaria e non possono essere compressi da pattuizioni che derogano alla giurisdizione italiana in senso sfavorevole all’agente. Di conseguenza, è invalida la clausola che preveda il foro straniero o l’arbitrato estero quando la controversia riguarda tali diritti confermando la giurisdizione del giudice italiano.

In buona sostanza, la decisione in commento rafforza la tutela dell’agente e conferma i limiti alla validità delle clausole di deroga della giurisdizione nei contratti internazionali di agenzia.

© FTA avvocati. All Rights Reserved