Con l’ordinanza n. 30161 del 15 novembre 2025 la Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale nella distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari, stabilendo che la presenza di una clausola di preavviso per il recesso non è di per sé sufficiente a dimostrare la stabilità del rapporto necessaria per configurare un rapporto di agenzia anziché un rapporto di procacciamento d’affari.

Tale provvedimento trae origine da una controversia promossa dalla Fondazione Enasarco contro un’azienda per ottenere il pagamento di contributi previdenziali, in cui l’ente previdenziale sosteneva l’esistenza di un contratto di agenzia per il fatto che nella lettera di incarico di procacciamento d’affari c’era una clausola sul preavviso, che secondo la prospettazione di Fondazione Enasarco era sufficiente a riqualificare il rapporto come agenzia.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha respinto il ricorso della Fondazione Enasarco affermando che la sussistenza della clausola che prevede un termine di preavviso per l’efficacia del recesso non vale a dimostrare la stabilità del rapporto, ma ha un contenuto non univoco e vale a dimostrare piuttosto il contrario, e cioè che la parte poteva recedere ad nutum dal vincolo solo riconoscendo il preavviso.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che:

  • gli elementi che caratterizzano l’agenzia sono la continuità e stabilità dell’attività promozionale, il vincolo alle direttive della preponente e l’attività non episodica ma organizzata;
  • per contro, gli elementi che caratterizzano l’agenzia il procacciamento d’affari sono l’episodicità e occasionalità delle prestazioni, la libertà di iniziativa del procacciatore e l’attività limitata a singoli affari determinati.

In buona sostanza, con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che la mera presenza di clausole contrattuali tipiche dei rapporti stabili, come ad esempio quella relativa al preavviso, non è di per sé sufficiente a qualificare un rapporto come agenzia. È infatti necessario analizzare le effettive modalità di svolgimento dell’attività, accertando se sussistano concretamente gli obblighi di promozione stabile e continuativa propri dell’agenzia o se, al contrario, si tratti di prestazioni riconducibili al procacciamento d’affari.

 

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