Con sentenza n. 284 del 10 novembre 2025 il Tribunale di Como si è pronunciato in particolare sul tema dell’onere della prova in caso di recesso per giusta causa da un contratto di agenzia.

In particolare, nella sentenza in commento il Tribunale di Como ha stabilito che:

  • secondo la più recente giurisprudenza l’articolo 2119 codice civile, che prevede il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato, è applicabile per analogia anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di collaborazione con obbligo reciproco di lealtà tra le parti), per cui solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento della controparte di gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto) è consentito alla parte adempiente intimare il recesso per giusta causa con effetto immediato e quindi in tal caso non è dovuto al contraente inadempiente il termine di preavviso di cui all’art. 1750 codice civile;
  • in base agli articoli 2697 codice civile e 24 Costituzione nonché al principio di vicinanza della prova spetta a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sua sussistenza e quindi dello specifico fatto illecito o dell’inadempimento che integra la giusta causa;
  • tale principio dev’essere necessariamente conciliato con la regola dell’inversione dell’onere della prova stabilita in via generale dall’articolo 1218 codice civile, con la conseguenza che, se il recesso si basa su un inadempimento contrattuale dell’agente, l’onere della prova (dell’inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nell’allegazione e prova della fonte legale o negoziale dell’obbligazione che si assume inadempiuta grava sulla preponente;
  • spetta poi all’agente, asseritamente inadempiente, allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero altri fatti che rendano l’inadempimento non imputabile;
  • la mancanza dei presupposti richiesti per la giusta causa di recesso comporta la sua conversione in un recesso senza preavviso, che determina il ripristino del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

 

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