Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina sui termini di preavviso in caso di recesso della preponente.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente plurimandatario sono i seguenti:

  • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • quattro mesi dal quarto anno iniziato;
  • cinque mesi dal quinto anno iniziato;
  • sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.

A partire dal 1° luglio 2025 i termini di preavviso in caso di recesso della preponente da dare all’agente monomandatario sono invece i seguenti:

  • cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
  • sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
  • otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

In buona sostanza, rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, il nuovo AEC commercio 2025:

  • ha modificato i termini di preavviso dovuti all’agente monomandatario in caso di recesso su iniziativa della preponente;
  • ha fatto chiarezza su una questione dibattuta da tempo in materia di contratti di agenzia tra due tesi opposte basate su un conflitto normativo tra una norma di legge (e cioè l’art. 1750 codice civile) e una norma della contrattazione collettiva (e cioè l’art. 11 dell’AEC settore commercio 2009 e successive modifiche) su cui mancava un orientamento giurisprudenziale prevalente precisando che il calcolo del termine di preavviso va sempre fatto considerando l’anno iniziato e non l’anno “interamente lavorato”;
  • ha lasciato invariati i termini di preavviso dovuti alla preponente nel caso in cui il recesso viene effettuato su iniziativa dell’agente, che indipendentemente dalla durata del rapporto rimangono – rispettivamente – di tre mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente plurimandatario e di 5 mesi in caso di recesso su iniziativa dell’agente monomandatario.

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